Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10221 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La parte civile G.F. propone ricorso avverso la sentenza del 17/6/2010 del Gup del Tribunale di Modica con la quale si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C. S. e L.L. per il delitto di calunnia.

La decisione è fondata sull’ipotesi di non configurabilità del delitto di calunnia nel caso, quale quello in esame, in cui i due indagati, pur avendo esposto circostanze risultate poi non veritiere, avevano espresso tale falsa prospettazione solo nella richiesta di ammonimento inoltrato all’ufficio di Polizia di Modica ai sensi del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 8, comma 2 convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, non in uno degli atti indicati dalla disposizione incriminatrice.

2. Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione osservando che nell’esposto le si attribuiscono fatti penalmente rilevanti, inquadrabili nel reato di molestie, sicchè era astrattamente possibile che l’atto venisse trasmesso all’autorità giudiziaria. Richiamata la giurisprudenza che esclude la necessità di una denuncia formale per la configurabilità del delitto di calunnia, si lamenta illogicità della motivazione, dovendo ritenersi che proprio il mancato inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria da parte di quella amministrativa destinataria della richiesta di ammonimento evidenzia l’infondatezza dell’accusa, e la sua natura calunniosa. Si chiede pertanto l’annullamento del provvedimento, con le conseguenze di legge.

3. La difesa degli imputati ha depositato memoria nella quale si deduce l’inammissibilità del gravame proposto dalla controparte, eccependo che con esso si sollecita una diversa qualificazione dei fatti, previa diversa valutazione di merito, inibita in sede di legittimità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Come compiutamente riferito nella sentenza impugnata le parti lese hanno formulato un atto tipico, costituito dalla sollecitazione all’ammonimento, previsto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 8 convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, ove espressamente è previsto che tale istanza venga formulata "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.".

L’ inciso contenuto nella norma esclude che a seguito della sua proposizione le circostanze in esso riferite possano creare un obbligo per l’autorità destinataria di trasmissione all’autorità giudiziaria, risultando evidente dal tenore della disposizione richiamata che si verta in una fase del tutto preliminare all’azione penale, il cui esercizio rimane eventuale, esercizio che si tende ad escludere proprio con l’emissione dell’atto amministrativo, cui è connessa una funzione preventiva.

Tali elementi escludono che, neppure in via ipotetica, l’atto proposto possa produrre il pericolo dell’instaurazione di un giudizio penale, che costituisce l’essenza del reato di calunnia ipotizzato, sicchè anche l’espressione in essa di circostanze non vere potrà dar luogo ad istanze risarcitorie, ma non è idonea a realizzare l’ipotesi di reato, mancando il pericolo ad essa connesso di un inutile svolgimento dell’attività accertativa degli organi inquirenti.

La natura tipica dell’atto proposto, espressamente richiamata nel corpo della richiesta inoltrata, e la sua consegna all’autorità amministrativa competente all’emissione del provvedimento, consente di escludere la possibilità che questa d’ufficio, potesse ravvisare nell’azione compiuta reati di natura diversa, facendone denuncia all’autorità giudiziaria, fornendo un’interpretazione alla volontà dei richiedenti esclusa dalla dizione normativa; ciò impone di escludere la fondatezza della prospettazione accusatoria, e conseguentemente, la ricorrenza della violazione di legge eccepita nell’atto introduttivo.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 di favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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