T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 420 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con ricorso notificato il 14/10/2003 e depositato il 04/11/2003 il Sig. L.G.C. impugnava il provvedimento di diniego specificato in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, per i motivi seguenti.

1)Difetto di motivazione, violazione dell’art.3 L.r. n.10/1991.

2)Eccesso di potere, contraddittorietà nella motivazione e travisamento dei fatti.

1.2.L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Amministrazione regionale intimata, non ha depositato scritti difensivi.

1.3.Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

2.Il ricorso è infondato.

Si deduce, col primo motivo, l’inadeguatezza della motivazione che sarebbe apparente e scarsamente comprensibile specie con riguardo alla qualificazione dell’abuso come " elemento di disturbo " rispetto al contesto paesaggistico nel quale si inserisce.

La censura non coglie nel segno ove si tenga bene conto delle considerazioni, ragionevoli e comprensibili nelle quali si articola la motivazione e cioè:

" che l’immobile di cui trattasi ricade in un territorio mediamente antropizzato";

– " che la zona interessata se pure antropizzata con la presenza di numerosi fabbricati in parte edificati abusivamente, potrebbe essere particolarmente attraente per le impressioni, anche contrastanti che susciterebbe il rapporto di vicinanza tra mareabitato campagna, questa fusione così perfetta in altri posti viciniori, non ancora altamente antropizzati, tra ambientenatura e ambiente agreste tradizionale. Ciò viene messo maggiormente in discussione da taluni fabbricati che hanno caratteristiche costruttive non compatibili con l’ambiente tutelato, dalle altezze piuttosto elevate tanto da contrastare irrimediabilmente con le visuali privilegiate ed i bacini di intervisibilità dalla campagna verso l’abitato e da esso verso il mare ".

" Per i suesposti motivi, la sopraelevazione del 4° livello si presenta come elemento di disturbo con l’ambiente tutelato rispetto al contesto paesaggistico, pertanto questa Soprintendenza respinge la richiesta di sanatoria ".

La motivazione dunque c’è e non può ritenersi solo apparente in quanto lascia comprendere le ragioni che impediscono il rilascio del N.O. anche in un contesto già urbanizzato nel quale l’abusiva sopraelevazione del 4° piano finirebbe, in sostanza, con l’aggravare ulteriormente un profilo paesaggistico in parte già compromesso da immobili non conformi alle esigenze di tutela ambientale dell’area in questione.

Si deve peraltro evidenziare che – secondo pacifica giurisprudenza – il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è notoriamente frutto di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’Amministrazione che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero macroscopico travisamento dei fatti (cfr. per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79) situazione questa che non sembra ricorrere nella specie.

Il secondo motivo fa leva essenzialmente sulla circostanza che l’abuso ricade " in zona totalmente e definitivamente urbanizzata ", sicchè a confutarla vale quanto già esposto.

3.Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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