Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10220 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.M., ricorre a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 9 giugno 2010 del Tribunale monocratico di Como pronunciata ex art. 444 c.p.p. con applicazione della pena di mesi 11 di reclusione e la condanna alla rifusione delle spese alla parte civile liquidate in via equitativa in Euro 250.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della palese inammissibilità dell’atto di costituzione della parte civile per violazione degli artt. 122, 76 e 78 c.p.p., ed in particolare per essere stata la procura corrispondente priva dell’espresso conferimento del potere di costituirsi parte civile.
Motivi della decisione

Il motivo è palesemente infondato.

Il giudice di merito con una valutazione che si sottrae a censure in sede di legittimità, attesa la sua coerenza e adesione ai principi che informano la costituzione della parte civile nel processo penale, ha esattamente ritenuto:

a) che l’atto di costituzione e la corrispondente procura speciale, contenuti in un unico documento (senza soluzioni di continuità espositiva), e munito di una duplice sottoscrizione della persona offesa e di un’unica finale sottoscrizione dell’avvocato rende tale sottoscrizione idonea a certificare sia l’atto di costituzione che la procura speciale;

b) che siffatta costituzione dovesse intendersi praticata per i soli reati contestati all’imputato e non a quelli erroneamente richiamati nell’atto stesso.

Va infatti in proposito ribadita la regola che la sottoscrizione del difensore, apposta, come nella specie, in calce (o a margine) della dichiarazione di costituzione di parte civile, vale ad escludere l’inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass. pen. sez. 1, Rv. 244112).

Il ricorso pertanto, nella palese verificata coerenza logico- giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1500,00 (millecinquecento).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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