Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10216 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.D. ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza del 6/5/2009 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto continuato di maltrattamenti in famiglia.

2. Con il primo motivo rileva nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato, osservando che in primo grado il giudice, preso atto della mancata citazione, aveva disposto il rinvio del processo e la notifica all’interessato del decreto e del verbale; che a seguito di tale disposizione è stata eseguita solo la notifica di tale ultimo atto; che anche la comunicazione del verbale non è avvenuta ritualmente, risultando notificata a persona non generalizzata, indicata come "tale qualificatasi, addetto alla ricezione atti". Ritenendo che con tale dizione dovesse identificarsi il portiere, si osserva che non risulta eseguita la successiva comunicazione per raccomandata, richiesta dalla legge per le notifiche eseguite con tali modalità; conseguentemente, ritenuta assente una regolare notifica, si lamenta l’ingiustificata omessa valutazione del giudice dell’appello sul punto.

3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, per difetto di correlazione con la contestazione, osservando che fosse stata accertata la presenza dell’aggravante del nesso teleologico, che mai aveva costituito oggetto di contestazione, pur in assenza degli adempimenti richiesti dall’art. 519 c.p.p..

Si richiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo si rileva in fatto che il procedimento a carico di A. è il frutto della riunione di due procedimenti, in relazione ad uno dei quali si profilò un difetto di notifica che venne sanato con l’invio di nuova citazione, materialmente costituita dalla notifica del decreto e del verbale di udienza, che risultò notificato alla moglie, contrariamente a quanto assunto in ricorso, sulla base di quanto risulta in atti.

Per di più la valutazione della regolarità di tale notifica risulta superata in fatto dalla comparizione dell’interessato nel corso del giudizio, non effettuata al fine della denuncia di tali pretese irregolarità, contestate solo nel ricorso; alla comparizione conseguì la revoca della dichiarazione di contumacia.

2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo, fondato su un dato di fatto inesistente, poichè nel provvedimento impugnato non è intervenuta alcuna contestazione dell’aggravante teleologia, essendosi il giudice limitato a svolgere corretta applicazione dell’istituto della continuazione, determinando una pena base e l’aumento previsto dalla disposizione indicata.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, in forza dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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