T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 414 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che:

– il ricorso è mirato a contestare il D.A. 6 novembre 2003, pubblicato in G.U.R.S. n° 55 del 19 dicembre 2003, con cui è stata disposta l’esclusione dell’ente ricorrente dalla graduatoria dei progetti ammessi al programma di finanziamento regionale denominato "Programma integrato strategico sistemi commerciali";

– con memoria difensiva depositata in atti, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito inammissibilità del ricorso per omessa notifica al vero controinteressato;

– l’eccezione va scrutinata alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "nel processo amministrativo la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a colui che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente -cd. elemento sostanziale- e che sia inoltre nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile aliunde -cd. elemento formale -, e che vanta quindi un interesse qualificato alla conservazione dell’atto di cui il ricorrente chiede l’annullamento" (Consiglio Stato, sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 74);

– con specifico riferimento alle procedure di assegnazione di contributi e provvidenze pubbliche, la giurisprudenza ha affermato che "è inammissibile il ricorso che, nel contestare l’esclusione dalla selezione per l’assegnazione di contributi finanziari dopo la redazione della graduatoria, ometta di evocare in giudizio le imprese beneficiarie del contributo, che, con l’accoglimento del ricorso, verrebbero a perdere tale beneficio per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili" (T.a.r. Abruzzo, Pescara, 14 gennaio 2010, n° 16);

– nel caso di specie, il ricorso è stato notificato al Comune di Caltanissetta, che, essendo collocato al quarto posto della graduatoria impugnata, non verrebbe a perdere il finanziamento nel caso di accoglimento dell’impugnativa;

– per converso, il Comune di Riposto, espressamente contemplato dal D.A. 6 novembre 2003, essendo posizionato al settimo posto della graduatoria, perderebbe il beneficio in seguito all’eventuale accoglimento del ricorso;

– il suddetto controinteressato pretermesso, in quanto non evocato e non costituitosi in giudizio, sarebbe privato della possibilità di dispiegare pienamente il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito ex art. 24 della Carta Fondamentale, con contestuale vulnus al principio dell’integrità del contraddittorio e della parità tra le parti in giudizio, di cui all’art. 111 Cost.;

– pertanto, in applicazione dell’art. 41 del codice del processo amministrativo, letto alla luce dell’indiscussa giurisprudenza per cui "la mancata notifica del ricorso al controinteressato rende il medesimo inammissibile", si impone la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnativa (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4012);

– le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, per la natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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