Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10213 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di V.M. propone ricorso avverso la sentenza del 24/6/2008 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal primo giudice per il delitto di concussione.

Con il primo motivo si rileva manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità delle parti lese, evidenziando l’imprecisione del narrato, riguardo a particolari quali l’entità dell’assegno offerto in pagamento al ricorrente, le modalità della sua compilazione, la collocazione temporale degli accadimenti. Le dichiarazioni delle parti lese mancano anche del requisito della coerenza, poichè in occasioni, precedenti e successive alla denuncia, M. aveva riferito al sindaco e ad altro dipendente comunale circostanze differenti.

Il ricorrente richiama la sua versione dei fatti e lamenta la mancata valutazione di tali risultanze, nonchè l’intervenuta valorizzazione delle sole inattendibili affermazioni delle parti lese, in ciò ravvisando la richiamata illogicità della motivazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia analogo vizio in ordine alla ricostruzione offerta dalla Corte di merito sugli eventi, poichè nella sentenza si da per accertato un accadimento – la convocazione di M. presso l’ufficio dell’imputato a cura di quest’ultimo – di cui non sussiste alcuna prova in atti; si esprime valutazione di incongruità della ritenuta inesistenza della volontà corruttiva del M., espressa a distanza di poche ore da un primo rifiuto del pagamento, secondo la versione dell’imputato, ponendo in evidenza che, contrariamente a quanto valorizzato in argomento dalla sentenza, V. non aveva mai rassicurato M. sull’apposizione della firma sullo stato d’avanzamento dei lavori, prima del secondo tentativo di pagamento.

3. Con il terzo motivo si impugna la decisione di escludere la rinnovazione del dibattimento per acquisire documentazione amministrativa, e di non ammettere la produzione dei certificati penali dei denuncianti, lamentando illogicità della motivazione e rilevando che la prima richiesta è volta a dimostrare l’omesso controllo della P.A. sulla regolarità delle opere, che poteva far temere a M. il mancato pagamento, circostanza rilevante al fine di escludere la fondatezza della chiave di lettura accusatoria, mentre l’acquisizione dei certificati avrebbe consentito un più ragionato controllo sulla credibilità dei testi.

4. Con il quarto motivo si denuncia illogicità della motivazione sulle intenzioni di M.; questi ha dichiarato di aver realizzato il pagamento al fine di dimostrare l’azione illecita di V., sicchè l’attività non poteva ritenersi compiuta, essendosi arrestata alla fase del tentativo, figura giuridica rispetto alla quale era già maturato il termine per la prescrizione.

5. Con il quinto motivo, rilevato che V. non accettò il pagamento che gli venne offerto, si sollecita la riqualificazione del fatto come istigazione alla corruzione, concludendo, anche in questo caso, con la richiesta di accertare la prescrizione.

6. Con memoria aggiuntiva la difesa di V. rileva la sussistenza nell’ipotesi accusatoria, al più, di una concussione in forma tentata, non essendosi realizzata la promessa prima dell’8/10/1996, e verificandosi solo l’offerta di denaro, cui M. avrebbe acceduto solo in quella giornata; poichè il pagamento non era stato accettato, pur volendo ipotizzare la sussistenza della fattispecie contestata questa, profilandosi solo come tentativo, doveva ritenersi prescritta.

Si osserva inoltre che nella sentenza è stata omessa ogni valutazione sulla effettività della coartazione, non potendosi parlare nella specie di figura di concussione ambientale, laddove tale esame risulta particolarmente importante posto che le parti lese avevano opposto rifiuti alla richiesta di pagamento.

Vengono poi riproposti i rilievi di incompletezza della motivazione, riguardo al sollecitato esame di attendibilità delle parti offese che, per l’interesse nutrito, avrebbe dovuto essere più penetrante, mentre non risultava svolto nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Lamentando la mancanza di valutazioni del giudice d’appello, il quale si assume essersi limitato ad una lettura assertiva dei fatti, si richiamano le conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, poichè lungi dal confrontarsi con la sentenza impugnata, ripropone i medesimi rilievi di merito esposti in atto di appello, relativi alla credibilità dei testi d’accusa. Come compiutamente si ricava dalla lettura della pronuncia di secondo grado, che ha riportato letteralmente le dichiarazioni rese dall’interessato in proposito, proprio per sottolinearne la valenza dirimente, le dichiarazioni delle parti lese tacciate di inattendibilità, sono state compiutamente analizzate dal giudice, che non solo vi ha trovato parziali riscontri in quanto riferito dai dirigenti del comune ove V. prestava la sua attività, ed in accertamenti bancari sull’effettività del cambio assegni descritti da M., ma le ha ritenute attendibili proprio alla luce delle illogiche giustificazioni del V., rilevando conseguentemente l’impossibilità di ricostruire un quadro coerente dei fatti in forza di quanto dichiarato dall’imputato. In relazione a tale analisi, valutata in uno con la scarsa rilevanza delle discrasie emergenti dalle dichiarazioni dei testi sottolineate nell’impugnazione proposta, la sentenza impugnata risulta coerente, non contraddittoria, e quindi si sottrae alle censure mosse con il primo motivo di ricorso.

2. Anche con il secondo motivo si lamenta un vizio insussistente, poichè essenziale al fine di ravvisare conferma dell’ipotesi d’accusa è il dato di fatto, non smentito neppure in ricorso, che in quella giornata era stato intimato a V. di esprimere il parere di sua competenza circa lo stato di avanzamento lavori, obbligo rispetto al quale, ove esistenti i vizi nei lavori, egli ben avrebbe potuto esprimere un parere negativo, e non invece sospendere qualsiasi deliberazione.

La circostanza che, proprio a ridosso dell’obbligo di manifestazione in tal senso il M. si sia avvicendato in due momenti nell’ufficio dell’odierno ricorrente, malgrado il preteso contrasto sorto tra le parti già dal primo incontro, priva di valenza dimostrativa la pretesa convocazione da parte del V., poichè, anche escludendola, ed ipotizzando una presentazione di iniziativa da parte di M. nel corso del primo incontro di quel giorno, permane tutta la forza dimostrativa dell’illecito, costituita dalla pretesa disponibilità, dopo una discussione, ad indicare alla controparte il luogo dove questa avrebbe potuto cambiare l’assegno, circostanza di fatto già valorizzata dal giudice di merito e non contrastata nel ricorso.

3. Le considerazioni svolte in punto di idoneità dimostrativa delle circostanze di fatto provenienti dagli atti dell’ufficio e dalle dichiarazioni del V., consente di valutare infondato anche il terzo motivo di ricorso, basato sulla pretesa necessità, al fine di decidere, della rinnovazione del dibattimento, al contrario correttamente esclusa dalla Corte di merito.

4. Gli ulteriori motivi sono fondati sulla pretesa possibilità di qualificare i fatti quale corruzione e non concussione, chiave di lettura che risulta esclusa dallo sviluppo degli eventi, ove il ritardo realizzato da V. nella prestazione del suo parere, stigmatizzato dall’intimazione proveniente dall’amministrazione, da conto, al contrario, della mancanza di accordo sul pagamento e della forza di pressione della richiesta; a fronte della conferma di tale qualificazione non ha fondamento la prospettazione difensiva dell’ipotesi di un tentativo di concussione, del tutto pacifico essendo che il reato in esame possa consumarsi con la semplice promessa di pagamento, che, nel caso concreto risulta perfezionata con l’offerta dell’assegno che la parte lesa si è prestata a cambiare, non potendo che giustificarsi tale operazione, cui lo stesso V. ha contribuito con indicazioni altrimenti inspiegabili, con il perfezionamento della promessa.

Nè può escludersi il metus quale motore dell’azione di M., che, nell’attendere il provvedimento di V. per ottenere il pagamento, si mosse provvedendo al cambio assegni, animato dalla sua necessità di ottenere l’atto amministrativo che attendeva; tale condizione di soggezione non può escludersi in presenza della riserva mentale della parte lesa di successiva denuncia di V. (Sez. 6, Sentenza n. 11384 del 21/01/2003, dep. 11/03/2003, imp, Zangrilli, Rv. 227196, che specifica "Nel delitto di concussione la predisposizione dell’azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagrante reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato risulti già consumato"), del tutto pacifico essendo che il tentativo si configura solo in caso di predisposizione dell’azione degli organi di polizia, che priva alla radice la possibilità che l’azione si compia (Sez. 6, Sentenza n. 10355 del 07/06/2007, dep. 06/03/2008, imp. Bruno, Rv.

238912), non nella diversa ipotesi di riserva mentale della parte lesa, poichè il delitto si consuma anche a prescindere dall’effettiva forza intimidatoria dell’azione compiuta (Sez. 6, Sentenza n. 33843 del 19/06/2008, dep. 25/08/2008, Lonardo, Rv.

240797), e la successiva denuncia, anche se attuata, interviene ad azione conclusa, e quindi dopo la consumazione del fatto illecito.

5. Il ricorso va pertanto rigettato; per l’effetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza in questo grado della parte civile, determinate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.500 per onorario, oltre spese generali, IVA e CNPA. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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