Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10212 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 8-22.7.2008 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta il 31.10.2000 dal Tribunale di Fano a S.M. e V.O. per il delitto di falsa testimonianza, in relazione a due deposizioni da loro rese all’udienza 14.5.1999 in una causa civile promossa da Tab Center sas nei confronti di Linea Computer snc, per una vicenda afferente il funzionamento di un computer venduto dalla seconda alla prima.

2. Con unico atto, ricorre per cassazione il comune difensore dei due imputati, nel loro interesse deducendo i seguenti motivi:

– violazione di legge in relazione alla sospensione della prescrizione disposta con ordinanza all’udienza dell’8.4.2008, a seguito del rinvio per l’acquisizione di copia della sentenza relativa al processo in cui erano state rese le due deposizioni;

– violazione di legge in relazione all’art. 372 c.p., perchè le due deposizioni non avrebbero influito sulla decisione;

– vizi di motivazione, in ordine al superamento della dedotta contraddittorietà tra la versione d’accusa quanto alla posizione V. e la narrazione contenuta nell’atto di citazione della causa, che Tab Center aveva promosso, sul punto della sostituzione gratuita del computer, ed alle ragioni dell’attendibilità attribuita ai testi di Tab Center rispetto a quelli di Linea Computer, nonostante anche i primi fossero persone in vario modo collegate ad una delle parti in causa, quanto al punto dell’incompatibilità tra programma e macchina; cosi anche quanto al s. ed al punto delle "valvole scattate". 3. I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, non incidendo i tre mesi in questione a determinare l’effettiva odierna prescrizione del reato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in realtà la Corte distrettuale ha ritenuto che le due deposizioni, pur non espressamente richiamate e commentate nella sentenza civile, abbiano comunque avuto rilievo potenziale nella decisione, perchè la domanda attorea era stata respinta a causa del mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al malfunzionamento del computer de quo: si tratta di apprezzamento di merito congruo ai dati riferiti in sentenza ed immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il terzo motivo è diverso da quelli consentiti. I ricorrenti in realtà sollecitano la rivalutazione del materiale probatorio, riproponendo una lettura dei contenuti delle deposizioni e dell’atto di citazione già proposta al Giudice d’appello e da quello specificamente disattesa, con apprezzamento conforme a quello del Giudice di primo grado. In particolare, la sentenza d’appello non opera una selezione dei testi sulla base della loro indifferenza maggiore o minore rispetto agli interessi in causa, bensì indica da una parte le coerenti affermazioni dei testi avv. G., V. e O. e dall’altro la contraddittorietà del teste Sa.. L’apprezzamento è pertanto in relazione al contenuto delle dichiarazioni e non alla qualità soggettiva dei testi (quanto alla posizione S.) e, in ordine alla posizione V., all’argomentata compatibilità tra la narrazione in citazione e la versione orale: compatibilità che viene contestata dal ricorrente, ma con argomentazioni di stretto merito, irrilevanti in questa sede di legittimità.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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