T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 411 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 21/02/2007 e depositato il 02/03/2007, il ricorrente ha posposto domanda risarcitoria per ritardo nell’assunzione presso l’università.

Premette di aver già impugnato innanzi il T.A.R. Sicilia il bando di concorso indetto dall’Università per l’assunzione di portieri, lamentando l’illegittimità di voler procedere alla copertura dei posti di che trattasi mercé un pubblico bando di concorso. Atteso l’art.16 L.56/1987, infatti, per le figura professionali in questione l’Amministrazione pubblica, compresa l’Università degli Sudi, sono tenuti a far ricorso alle graduatorie dell’U.P.L.M.O.. La stessa Università aveva infatti proceduto in un primo tempo in tal sensi, chiedendo l’avvio di n.11 lavoratori per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Senonché, considerata la riorganizzazione della pianta organica e volendo procedere all’assunzione a tempo indeterminato, la stessa università si era risolta nel sospendere la chiamata tramite l’ufficio provinciale del lavoro, indicendo il bando pubblico di concorso, impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia. Con sentenza n.1965/2002 il TAR ha accolto il gravame ed annullato quindi il predetto bando. In seguito, il ricorrente è stato quindi assunto prima con contratto a tempo determinato ed infine, superato il periodo di blocco delle assunzioni, con contratto a tempo indeterminato. Contesta in questa sede la decorrenza giuridica dell’assunzione, chiedendo il risarcimento del danno per ritardo, quantificato nell’ammontare delle mensilità non corrisposte in ragione dello stesso ritardo, articolando altresì argomenti a sostegno della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, contestando nel merito la pretesa risarcitoria per mancato assolvimento dell’onusprobandi (che non può riconnettersi alla mera illegittimità del provvedimento pregresso, in specie individuabile nella scelta dell’Amministrazione di voler procedere alla copertura dei posti tramite concorso pubblico), nonché -in via gradata- la quantificazione della stessa pretesa risarcitoria.

Parte ricorrente non ha controdedotto.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato tratto in decisione.

Ciò posto, preliminarmente scrutinata e ritenuta fondata l’eccezione di rito sollevata dall’Avvocatura erariale, il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Occorre premettere che la questione involge, come espresso in narrativa, la pretesa risarcitoria del ricorrente per la tardiva assunzione da parte dell’Università degli Studi di Palermo. Domanda autonomamente proposta nel 2007 dopo che il ricorrente, ottenuto -nell’ambito della giurisdizione di mera legittimità- l’annullamento innanzi il questo giudice amministrativo (sent.1965/2002) di un bando di concorso indetto dall’Amministrazione, è stato assunto per chiamata diretta (con contratto a tempo determinato stipulato nel 2003 e con contratto a tempo indeterminato del 2006) attingendo dalle apposite graduatorie dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Palermo.

Costituisce punto non controverso del presente giudizio il fatto che il rapporto di lavoro sottostante non appartenga a quelli rimastati attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della nuova disciplina oggi prevista dal D.Lgs.165/2001. Ed invero, non appare altresì superfluo osservare come la stessa azione (unicamente annullatoria) già intrapresa dal ricorrente avverso l’illegittimità dell’originario bando (poi annullato con la sentenza cit.1965/2002) è successiva (ricorso R.G.874/2001 notificato il 12/2/2001) al dato normativo che ha ridisegnato i confini della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego. Alla stregua di quanto disposto dall’art.63 D.Lgs.165/2001, oggi (superato il regime transitorio di cui all’art.69 co.7 dello stesso D.Lgs.165/2001) tutte le questioni relative al pubblico impiego "contrattualizzato" appartengono al giudice ordinario n.q. di giudice del lavoro, restando attratte in via meramente residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 dello setto D.Lgs.cit..

Conseguentemente, qualsiasi ulteriore questione inerente la suddetta (nuova ed autonoma) pretesa risarcitoria non può che appartenere alla cognizione del giudice cui è attribuita la giurisdizione sul relativo rapporto sottostante.

Non convince in senso opposto la giurisprudenza evocata dal ricorrente (Cons. di Stato Sez.VI 18/3/2002 n.1423) siccome in quella fattispecie l’azione pregressa era stata infatti temporalmente azionata (come quella decisa con la recente sentenza del Consiglio di stato, sez. V, 10 maggio 2010, n. 2750) nella vigenza della più ampia giurisdizione su tutto il pubblico impiego unicamente assegnata in via esclusiva al giudice amministrativo.

A differenti conclusioni non può peraltro indurre neanche la recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile -sez. un., 30 novembre 2009, n. 25097 di cui il Collegio è a conoscenza, siccome in quella fattispecie -portata alla cognizione del Giudice della giurisdizione- si controverteva proprio del presupposto illegittimo esercizio del potere della P.A. di indire una procedura concorsuale in luogo dell’obbligo di attingere alle graduatorie dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo/funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.

In altri termini, passata in giudicato la sentenza che ha deciso, accogliendola, l’azione (unicamente) di annullamento promossa (nell’ambito della giurisdizione di legittimità) contro l’illegittimo bando emesso dalla P.A., la successiva nuova ed autonoma pretesa risarcitoria proposta dal ricorrente in questa sede appartiene al giudice ordinario avente cognizione sul rapporto sottostante, non ravvisandosi viepiù ragioni per derogare al criterio del riparto di giurisdizione sulla domanda qui proposta in ragione del principio della prevalenza (cfr. Cassazione SS.UU. Ord. 27 maggio 2009 n.12252 – sub. 6.4 e 6.5).

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, secondo quanto eccepito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, appartenendo la questione qui (autonomamente) dedotta alla cognizione del giudice ordinario n.q. di giudice del lavoro, presso il quale il processo potrà essere riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 co.2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Considerata la natura della controversia ed attesa la novità delle questioni affrontate in punto di giurisdizione, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per non fare applicazione della regola della soccombenza compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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