Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11063 Revocatoria ordinaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mmissibilità dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Il curatore del fallimento della società (OMISSIS) C.S.M. Centro Servizi Microfilm s.r.l., con atto introduttivo del 17.1.98, ha citato la società Due Effe Immobiliare innanzi al Tribunale di Roma per ottenere declaratoria di simulazione ovvero d’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 66 e dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita stipulato il 9.5.89 avente ad oggetto due immobili ubicati nella capitale, alienati dalla fallita in persona del suo amministratore unico F.R., in favore della convenuta, rappresentata dal medesimo F.. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza 20.9.91, ha accolto la domanda d’inefficacia facendo applicazione del disposto dell’art. 1398 c.c.. La società Due Effe ha proposto appello alla Corte d’appello di Roma per ottenere la riforma della decisione ed il curatore ha, a sua volta ed in via incidentale, chiesto condanna di controparte alla refusione delle spese anche del precedente grado di giudizio, compensate in quella sede.

La Corte d’appello, con sentenza n. 2440 depositata il 30 maggio 2005 e notificata il 16 settembre 2005, ha accolto l’appello principale dichiarando la validità dell’atto controverso, ed ha dichiarato inammissibile quello incidentale, perchè proposto tardivamente.

Avverso questa statuizione il curatore del fallimento C.S.M. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto sono stati indirizzati avverso la medesima decisione.

Il ricorrente principale denuncia:

1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 cod. civ. e correlato vizio di motivazione.

L’errore ascritto alla Corte d’appello si anniderebbe nell’aver ritenuto che l’autorizzazione conferita dall’assemblea societaria al suo amministratore ad alienare al F. o a società da lui indicata i beni controversi, rappresentasse ratifica del negozio controverso. Pone la questione di diritto se la ratifica debba necessariamente essere rivolta al passato, ovvero possa discendere da un’autorizzazione, per sua natura rivolta al futuro. La resistente deduce l’inammissibilità del mezzo.

Il motivo è inammissibile.

Si afferma nella decisione impugnata, e sul rilievo che il primo giudice aveva interpretato estensivamente il contenuto della domanda, che il contratto controverso, effettivamente stipulato dal F. all’epoca non più rappresentante della società alienante poi fallita e perciò falsus procurator, era stato però ratificato con delibera assunta dall’assemblea societaria nell’adunanza plenaria del 3 agosto 1989 che rilasciò all’amministratore unico G. G., l’autorizzazione ad alienare al suddetto F. o a società da lui indicata i beni controversi. Il comportamento, concludente, della società, che peraltro non aveva assunto iniziative giudiziarie lasciando intendere di voler accettare gli effetti del negozio, ne attestava la volontà di trasferire i beni alla Due Effe. Il contratto in discussione era pertanto valido.

Il motivo indirizza critica avverso l’interpretazione di quel comportamento, qualificato dal giudice del gravame concludente ed univocamente teso ad esprimere l’intenzione della società alienante di far propri gli effetti del contratto controverso, sollecitandone lo scrutinio senza neppure indicare i canoni ermeneutici presuntivamente violati. Indubbio in tesi che la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator può essere anche implicita se, in relazione ad un contratto a forma solenne, esprima per iscritto, com’ è avvenuto nel caso di specie, "in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile il rifiuto dell’operato del rappresentante senza poteri"(Cass. n. 21844/2010), la Corte del merito, in questo solco, ha accertato in concreto ed adeguatamente esplicitato le ragioni della ravvisata concludenza del comportamento della società, falsamente rappresentata, di accettare gli effetti del contratto stipulato dal F., che, sino ad allora ancora in itinere, per l’effetto si perfezionò, acquistando piena efficacia.

La ricorrente, postulando un’astratta catalogazione di atti e comportamenti del dominus idonei a produrre l’effetto controverso che non trova consacrazione, nè, tanto meno, giustificazione nel disposto dell’art. 1399 cod. civ. che, piuttosto, affida la ratifica alla casistica, rimettendone l’interpretazione al prudente apprezzamento del giudice, sollecita il controllo sul risultato di tale vaglio critico, inammissibile in questa sede di legittimità se sia stata omessa la necessaria indicazione dei canoni legali che presidiano l’interpretazione degli atti negoziali. Il motivo, per tutte queste ragioni, deve perciò essere respinto.

2.- violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ancora correlato vizio di motivazione.

Il vizio d’omessa pronuncia riguarderebbe le domande di simulazione e inefficacia che, riformulate col gravame incidentale, non sarebbero state esaminate. La resistente deduce infondatezza del mezzo. Il motivo è infondato.

Seppur non fosse onerata dell’appello incidentale in quanto totalmente vittoriosa in primo grado, la ricorrente ripropose le domande indicate al giudice del gravame, che ne omise l’esame in quanto ritenne assorbente e risolutivo il fatto che il Tribunale avesse interpretato la domanda riferendola al solo caso previsto dall’art. 1398 c.c., e l’avesse quindi decisa in questa limitata prospettiva, senza che l’appellante incidentale, odierna ricorrente, che aveva introdotto domande diverse quanto a petitum e causa petendi, se ne fosse doluta. Omessa l’introduzione di questione riguardante l’errata interpretazione della domanda da parte del primo giudice, il thema devolutum restò circoscritto, sulla base degli opposti atti di gravame, alla sola inefficacia del contratto controverso dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’art. 1398 c.c., censurata dall’appellante principale nel merito e difesa nella medesima prospettiva dall’appellante incidentale, originaria attrice, senza dolersi del fatto che la sentenza impugnata avesse diversamente e quindi erroneamente interpretato la sua domanda.

Il dibattito processuale proposto dalle parti, come già detto anche dalla stessa odierna ricorrente, si svolse dunque intorno a quell’unico punto controverso, rispetto al quale le domande asseritamente pretermesse, rimasero travolte perchè erano estranee all’economia della decisione.

La censura proposta col mezzo in esame prospetta per l’effetto un vizio inesistente.

3- violazione dell’art. 343 c.p.c. e vizio di motivazione.

Si lamenta errata dichiarazione di tardività dell’appello incidentale, riscontrata tenendo conto della data della prima udienza di comparizione e non già della data della nuova udienza, fissata dopo la rinnovazione dell’atto introduttivo.

Il controricorrente deduce l’infondatezza del motivo.

Il motivo è inammissibile.

Col suo appello incidentale l’odierna ricorrente chiese la riforma della precedente statuizione in relazione al governo delle spese giudiziali. La sentenza ora impugnata ha pronunciato sul capo in contestazione provvedendo ex novo, avendo riformato integralmente la precedente decisione. Di qui l’evidente assenza d’interesse concreto dell’odierna ricorrente alla definizione della questione sollevata col mezzo in esame che, comunque, non potrebbe spiegare effetto sul capo della sentenza del tribunale, ormai venuta meno.

Il ricorso incidentale, per tutte le ragioni esposte, deve perciò essere rigettato.

Il ricorso incidentale denuncia:

1.- la nullità della domanda del fallimento formulata in relazione alla L. Fall., artt. 64 e 67, e all’ art. 2901 cod. civ. in ragione dell’omessa indicazione dei rispettivi elementi costitutivi;

2.- analogo vizio in relazione alla domanda di simulazione, proposta anch’essa dal curatore fallimentare;

3 e 4.- carenza di legittimazione attiva e passiva di detto organo, spettante piuttosto al F.;

I motivi, esposti tutti con estrema genericità, introducono questioni nuove, non dibattute in alcuna delle sedi di merito. Il ricorso incidentale è perciò inammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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