T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 382 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determina n. 313114 del 23 luglio 2009, il Comune di Venezia ha indetto una selezione interna mediante progressione verticale per la copertura di n.30 posti da "istruttore direttivo"- area di attività di vigilanza- categoria D1.

Nel relativo bando, tra i requisiti per l’ammissione, è stato richiesto che l’agente partecipante sia "dipendente di ruolo del Comune di Venezia in possesso di un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di 5 anni nella categoria C (area di vigilanza), di cui almeno 24 mesi presso il Comune di Venezia" nonché "in possesso del diploma di istruzione di II grado ovvero di un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di 5 anni nella categoria C ed in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo".

Con determina dirigenziale, prot. n.375772 dell’11 settembre 2009, è stata disposta l’ammissione alla selezione di 195 candidati – numero elevato a 198, con disposizione prot. n. 375798 adottata in pari data della precedente, per l’ammissione di ulteriori tre candidati – mentre dieci candidati sono stati esclusi e, tra questi, G.M., a motivo della carenza dei requisiti previsti nel bando e, nello specifico, "per non essere in possesso di cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato nella categoria C (area di vigilanza) di cui almeno ventiquattro mesi presso il Comune di Venezia".

Avverso il bando ed il provvedimento di esclusione, G.M., unitamente ad altri due colleghi (Igor Bortolozzo e L.M.), ha proposto il ricorso iscritto al n. 2089 del 2009, in relazione al quale questa Sezione ha, con decreto inaudita altera parte del 28 ottobre 2009 prima e poi con ordinanza n. 1017/09 dell’11 novembre 2009, accolto la domanda cautelare e ammesso con riserva i ricorrenti al concorso e, successivamente, ha emesso una sentenza di accoglimento definendo, tuttavia, solo parzialmente il giudizio, proprio con riferimento alla posizione del M..

E’ accaduto, infatti, che il M. non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha riportato un punteggio sufficiente nella prova scritta, essendogli stato attribuito un voto complessivo pari a 19/30.

Avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli ulteriori atti dettagliati in epigrafe, G.M. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

La difesa del ricorrente ha lamentato, in primis, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, a motivo, in specie, della comparazione del compito del M. con quello di altra candidata, L.M., dalla quale emergerebbe una macroscopica irrazionalità nell’esercizio del potere valutativo della Commissione nonché della circostanza che alcun segno di correzione è stato apposto sul compito della candidata suddetta, pur emergendo evidenti errori, mentre tali segni sono presenti sul compito dell’odierno ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in considerazione della palese violazione del principio di imparzialità da parte della Commissione.

Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, a motivo dell’utilizzazione del punteggio espresso in numeri senza la previsione in una griglia specifica riferita ai punteggi intermedi, ossia alle singole prove.

Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e nel merito ha concluso per la reiezione dello stesso in quanto infondato.

In data 12 marzo 2010, con decreto inaudita altera parte, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, in considerazione della prospettata sussistenza del difetto di giurisdizione nonché dell’assenza di un danno grave ed irreparabile.

Con ordinanza n. 192/10 del 24 marzo 2010 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo superabili i dubbi sulla giurisdizione in considerazione dell’oggetto della procedura concorsuale che prevede in passaggio da qualifica o livello inferiore (C) a qualifica o livello superiore (D), con conseguente diverso inquadramento funzionale e ravvisando la sussistenza del periculum correlato all’imminente svolgimento della prove orali alle quali, dunque, il ricorrente è stato ammesso a partecipare con riserva.

Le prove orali sono state positivamente svolte da G.M..

All’udienza del 12 gennaio 2011 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.Il Collegio deve preliminarmente procedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, dedotta dalla difesa dell’amministrazione resistente.

2.L’eccezione è infondata e va disattesa.

Ritiene il Collegio, coerentemente a quanto implicitamente valutato con precedente pronuncia riferita alle stesse parti – n. 2386 del 4 giugno 2010 – che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, infatti, vengono impugnati provvedimenti riferiti ad una procedura selettiva che integra un vero e proprio concorso, in esito al quale è prevista l’attribuzione ai vincitori, già inseriti nella categoria C, della categoria D1, con conseguente diverso inquadramento funzionale (cfr., ex multis,.Cass. Civ., S.U., 12 ottobre 2009, n. 21558; Cons. St., sez. V, n. 4313 del 6 luglio 2010)

2.Nel merito il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2.1 Con il primo mezzo di gravemente la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Nello specifico viene sostenuto che, dalla comparazione del compito del M. con quello di altra candidata, L.M., emergerebbe una macroscopica irrazionalità nell’esercizio del potere valutativo della Commissione; parte ricorrente evidenzia, inoltre, che sintomatica di tale irragionevolezza è anche la costanza che alcun segno di correzione è stato apposto sul compito della candidata suddetta, pur emergendo evidenti errori, mentre tali segni sono presenti sul compito dell’odierno ricorrente.

Il Collegio sottolinea, in primo luogo, che, in tema di concorsi pubblici, per consolidata giurisprudenza, è irrilevante la mancata apposizione sugli elaborati di segni grafici e di correzione, trattandosi di onere escluso a carico delle Commissioni esaminatrici in procedure concorsuali, stante l’assenza in loro capo di alcun compito didattico; l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la Commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 settembre 2010, n. 32226; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07 giugno 2010, n. 12710).

Il Collegio evidenzia, inoltre, che costituisce jus receptum il principio per cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, e travisamento dei fatti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2010, n. 32199).

Nella fattispecie oggetto di giudizio, non si ravvisa, invero, la sussistenza di alcuna irragionevolezza o arbitrarietà.

Dal riscontro tra il voto numerico attribuito ai due candidati ed i criteri predeterminati dalla Commissione emerge che mentre il ricorrente ha ottenuto una valutazione di "appena sufficiente", la prova della M. è stata valutata in maniera migliore e ritenuta più pertinente ed esaustiva.

Il Collegio non può che riscontrare la piena congruità tra quanto espresso con il voto numerico ed i criteri prestabiliti, né emerge quell’arbitrarietà e irragionevolezza sostenuta dalla difesa del ricorrente; l’errore segnalato da parte ricorrente in relazione al compito della M., infatti, risulta di carattere tale da poter essere certamente apprezzato – anche in base alla comune esperienza – quale mera svista e, certamente, non è idoneo ad inficiare, in rapporto con l’elaborato del ricorrente, la valutazione espressa dalla Commissione, la quale ha apprezzato primariamente il contenuto sostanziale della prova.

La difesa del ricorrente, peraltro, valorizza, comprensibilmente, la suddetta svista ma trascura di svolgere la benché minima deduzione in relazione al profilo contenutistico, alla proprietà della terminologia usata e allo sviluppo della prova nel suo complesso.

2.2 Nella fattispecie oggetto di giudizio, dunque, deve escludersi che la Commissione abbia illegittimamente operato nella valutazione delle prove scritte e, per le medesime ragioni, il Collegio deve rigettare anche la seconda censura, con la quale la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, non ravvisandosi alcun indice suscettibile di palesare la violazione del principio di imparzialità.

2.3 Con il terzo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, a motivo dell’utilizzazione del punteggio espresso in numeri senza la previsione di punteggi intermedi, ossia riferiti alle singole prove.

Il Collegio sottolinea, in primo luogo, che la Commissione non ha trascurato – adempiendo ad un preciso obbligo su di essa gravante – di predeterminare i criteri di valutazione della prova scritta, prova che è stata, invero, unitaria, sebbene la Commissione abbia ritenuto di attribuire alla diversa tipologia dei quesiti somministrati un peso diverso, ragionevolmente connettendo maggior rilievo alla risoluzione del caso pratico.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, il M. non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha riportato un punteggio sufficiente nella prova scritta, essendogli stato attribuito un voto complessivo pari a 19/30, di cui otto punti in relazione al quesito A e, rispettivamente, cinque e sei punti in relazione agli altri quesiti.

La Commissione ha legittimamente operato facendo applicazione dei criteri predeterminati dovendosi escludere la necessità della predisposizione di una griglia specificamente riferita ai punteggi intermedi in quanto, anche a prescindere da ulteriori considerazioni, la prova scritta rileva nella sua unitarietà.

Per le ragioni suesposte, dunque, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

3. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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