Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11061 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1069 depositata il 27 febbraio 2006, a conferma di precedente decisione del Tribunale di Roma che, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19 marzo 1966 tra G.L. e S.O.G., aveva posto a carico del G. l’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge divorziato con assegno mensile di Euro 4.000,00, ha respinto l’appello principale del G., dichiarando inammissibile, perchè nuova, la domanda tesa all’eliminazione dell’assegno sulla quale non era stato accettato il contraddittorio, ed infondata quella di riduzione. Ha respinto altresì il gravame incidentale della S.O. che aveva chiesto l’aumento dell’assegno all’importo mensile di Euro 7.000,00 e la corresponsione d’assegno di mantenimento anche per il figlio R.. Avverso questa decisione G.L. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due mezzi resistiti dall’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente dichiarato inammissibile perchè nuova la domanda di eliminazione dell’obbligo contributivo, formulata invece sin dalla domanda di divorzio. A conforto il ricorrente riporta il passo delle conclusioni rassegnate sia in prima istanza, contenente la richiesta d’esonero da tale obbligo contributivo e riprodotto anche nella decisione di primo grado, sia in fase di gravame. La resistente deduce l’infondatezza della censura. Il motivo è privo di fondamento.

La vicenda processuale si è scandita nei termini riferiti dalla Corte territoriale, peraltro neppure smentiti in punto di fatto dal resistente. Questi, come emerge dalla lettura degli atti ammessa per la natura processuale del vizio denunciato, formulò richiesta d’eliminazione dell’assegno di mantenimento stabilito a favore della moglie separata solo nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado. La domanda era nuova, siccome estranea al petitum originario limitato, nelle conclusioni dell’atto introduttivo, alla sua sola riduzione. Rifiutato su di essa il contraddittorio da parte della convenuta, il difetto dell’imprescindibile prescritta corrispondenza di quelle conclusioni alle richieste conclusive dell’atto introduttivo, ha determinato l’inammissibilità della domanda, ineccepibilmente dichiarata dal giudice di gravame.

2.- Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio d’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali esibite in giudizio da esso ricorrente, non adeguatamente valutate dal Tribunale, nonchè delle ulteriori circostanze, apprezzate da quel giudice nella determinazione della misura dell’assegno di mantenimento attribuito alla S.O.. Il ricorrente smentisce in fatto tutte le circostanze rilevate dal primo giudice – numero dei dipendenti, possesso di vetture ed imbarcazione, viaggi all’estero, godimento di una villa-; si duole dell’omesso vaglio critico della cessione gratuita alla moglie separata della casa coniugale; lamenta omesso esame di 40 documenti attestanti le modeste dimensioni della sua impresa commerciale. La resistente deduce l’inammissibilità del motivo. Il motivo è effettivamente inammissibile.

La decisione impugnata giustifica la congruità della controversa quantificazione dell’assegno rispetto alle capacità reddituali delle parti, osservando che la S.O., che aveva perso la vista quasi per l’intero, percepiva pensione di invalidità in Euro 5.000,00 annui, ma non sosteneva oneri locatizi in quanto viveva nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà unitamente al figlio, di cui si prendeva cura. Il G. esercitava, coadiuvato da tre dipendenti, attività di commercio al centro di Roma in articoli sacri, avviata e proficua, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza. Il reddito percepito gli consentiva di condurre elevato tenore di vita:

aveva acquistato dopo la separazione una villa con terreno in (OMISSIS) ove dimorava con la nuova compagna; disponeva di tre autoveicoli – un autocarro e due automobili BMW; effettuava numerosi viaggi all’estero, per lavoro e per diporto. Alla luce di queste emergenze, le dichiarazioni fiscali risultavano scarsamente attendibili.

Il ricorrente sottopone a lettura critica tutte le esposte circostanze, peraltro riferendo le sue censure alla decisione del primo giudice piuttosto che a quella dell’organo d’appello, e ne sollecita un apprezzamento critico teso a sovvertire il giudizio, adeguatamente argomentato e logicamente motivato del giudice del gravame. Introduce pertanto questione di merito non ammessa in questa sede.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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