Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11060 Provvedimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 710 c.p.c. M.P. ha chiesto al Tribunale di Messina la modifica delle condizioni della separazione personale intervenuta con la moglie L.G. ed omologata dal Tribunale di Messina il 21.10.2003, ed in particolare la revoca dell’assegno di mantenimento che si era impegnato a corrisponderle, assumendo che la predetta svolgeva attività lavorativa presso la Fiera Campionaria di (OMISSIS). In subordine ha chiesto l’affidamento dei figli minori, dei quali si prendeva cura in via esclusiva la nonna materna. Nel contraddittorio dell’intimata, che si è opposta all’avversa domanda deducendo la precarietà della sua sistemazione lavorativa e la mera occasionalità dell’affidamento dei minori alla madre, dopo aver disposto accertamento dei servizi sociali, il Tribunale, con decreto 5/6 luglio 2005, ha respinto il ricorso reputandone indimostrate le ragioni addotte a sostegno. Il P. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Messina che, con decreto n. 570 depositato il 26 marzo 2007, lo ha riformato disponendo l’affidamento dei figli minori al padre al quale ha assegnato la casa coniugale, e regolamentando il diritto di visita della madre, alla quale ha attribuito l’assegno di mantenimento per il mese estivo d’affidamento in Euro 500,00.

La L. ha impugnato con ricorso per cassazione quest’ultimo provvedimento con cinque motivi cui l’intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

I motivi denunciano:

1.- violazione dell’art. 82 c.p.c. per aver il P. redatto personalmente le note conclusive, a tanto autorizzato dal giudice del gravame, sottoscrivendole unitamente al suo difensore. Il conclusivo quesito di diritto chiede se la disposizione in rubrica inibisca alla parte di redigere e sottoscrivere personalmente le proprie difese, assumendosene la paternità.

Il controricorrente replica alla censura deducendo anzitutto che la denunciata violazione, non rilevabile d’ufficio, è stata dedotta per la prima volta col presente ricorso ed è perciò inammissibile. Nel merito ne assume l’infondatezza.

La questione posta, se l’attività difensiva dovesse essere espletata ad esclusivo ministero del difensore, va risolta in jure nel senso che il rilievo, sicuramente officioso – Cass. n. 22043/2004, e 22186/2006- ed in quanto tale deducibile per la prima volta col ricorso per cassazione, non trova concreta giustificazione. Dalla lettura degli atti, ammessa per la natura processuale del vizio denunciato, emerge che il P. illustrò, trasfondendole da pag 2 a pag. 9 nello scritto che venne redatto dal suo difensore, le circostanze di fatto che, a suo avviso, ne avrebbero consentito un più adeguato patrocinio. In questo contesto, la sottoscrizione personale della nota difensiva rappresenta fatto neutro, inidoneo ad attribuire a quella redazione un valore tecnico giuridico che neppure, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, intesero perseguire nè il P. nè il suo difensore.

Lo scritto in discussione non rappresenta insomma un atto difensivo ed il motivo deve per l’effetto essere rigettato.

2.- violazione dell’art. 101 c.p.c. Le note anzidette, secondo la ricorrente, esponevano fatti nuovi sui quali le venne preclusa adeguata difesa, non essendole stata consentita replica. In particolare in quello scritto il P. illustrò il rapporto con la figlia A. e dedusse, per la prima volta, la relazione di convivenza da lei intrattenuta more uxorio con tale sig. Ca., che ha inciso in senso determinante sul convincimento dell’organo giudicante. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se la prospettazione di fatti nuovi negli scritti difensivi conclusivi sia ammissibile ed il giudice possa tenerne conto.

Il resistente deduce inammissibilità o comunque infondatezza della censura.

Il motivo appare privo di pregio. Dal testo della decisione impugnata emerge che i fatti in discussione, già acquisiti al bagaglio istruttorio, vennero ribaditi dal P. ed assunti a sostegno della sua difesa secondo prospettazione a lui favorevole.

L’esposizione della circostanza allegata secondo lettura critica che ne sollecitava l’auspicata interpretazione non è sufficiente a connotarla in termini di novità. Il motivo va perciò rigettato.

3.- violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 190 c.c. in ordine all’assegnazione della casa coniugale.

4.- artt. 156 c.c., comma 7 e 710 c.p.c. Si assume che la modifica disposta dalla Corte del merito in ordine all’affidamento dei figli minori si basa sul nuovo legame sentimentale che non pregiudicherebbe comunque a priori l’esercizio del ruolo genitoriale.

Entrambi i motivi espongono conclusivo quesito di diritto pertinente a ciascuna censura.

5.- omessa o insufficiente motivazione in ordine all’affidamento dei figli al padre ed alle statuizioni patrimoniali. La sintesi conclusiva illustra il denunciato difetto alla luce dell’assenza di elementi probatori di sostegno della decisione.

Il resistente deduce l’infondatezza della censura mezzo.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha affermato che la figura del padre darebbe maggior affidamento ai figli senza tuttavia illustrare le ragioni di sostegno di tale conclusione, di certo non adeguatamente argomentata sulla base della immotivata attribuzione di valore probatorio tanto alla reticenza della L., qualificazione anch’essa assolutamente immotivata, asseritamente ma ancora immotivatamente, ritenuta mendace nelle dichiarazioni rese ai servizi sociali quanto alla relazione sentimentale da essa intrattenuta con altro uomo, i cui effetti pregiudizievoli per la prole non sono affatto esplicitati. Smentisce peraltro, e senza alcuna spiegazione, le risultanze della relazione dell’azienda ospedaliera interpellata, che pur è stata oggetto del suo apprezzamento, che aveva dato atto del buon rapporto dei figli con entrambi i genitori. Il palese vizio di questo tessuto motivazionale comporta l’accoglimento del motivo e la cassazione della decisione impugnata con assorbimento delle censure non esaminate, e rinvio degli atti alla Corte d’appello di Messina che provvederà anche sul governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta i primi due motivi del ricorso; accoglie il quinto e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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