Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1568 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 5304 del 2009, P.Z. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 162 del 2 aprile 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento di mancata iscrizione nel quadro d’avanzamento al grado superiore per l’anno 1998, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere capitano dell’Arma dei Carabinieri, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di Maggiore per l’anno 1998, e giudicato idoneo ma classificato al 92° posto della graduatoria di merito (con il punteggio di 19,45), fuori del numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare nell’anno (pari al numero di 73).

L’interessato chiedeva l’annullamento della suddetta valutazione, deducendo la violazione della legge 12 novembre 1955, n.1137, del D.M. 2 novembre 1993, n.571 ed eccesso di potere per vari profili, atteso che:

1) T.S.A., D.S.M. e B.M. non potevano essere promossi al grado Maggiore, in quanto nominati Capitani il 1.9.1990, così che alla data della valutazione (31.10.1998) non avevano ancora maturato l’anzianità minima di otto anni prevista dal D.Lgs. 24 marzo 1993, n.117;

2) il punteggio attribuito al ricorrente (collocato al 92° posto della graduatoria di merito) non si giustifica con i precedenti di carriera ed titoli in suo possesso e da sottoporre a valutazione (eccesso di potere in senso assoluto), soprattutto se si considera il superiore punteggio rispettivamente attribuito ai suindicati parigrado, sebbene non in possesso di precedenti di carriera e titoli di valenza superiore (eccesso di potere in senso relativo).

A seguito della documentazione acquista con ordinanza presidenziale del 13 maggio 1999, n.6, il Cap. Z., con motivi aggiunti di impugnazione ha rinunciato alla censura d’eccesso di potere in senso relativo nei confronti di T.S., C. e B., limitandosi, in relazione alla loro posizione, a riproporre la suindicata violazione del requisito dell’anzianità minima, ma ulteriormente deducendo, nei confronti dei parigrado D.S., G. e G., specifici elementi di comparazione al fine di dimostrare la disparità di trattamento in cui è incorsa la Commissione.

In particolare:

a) per le qualità fisiche, morali e di carattere: l’illogicità che a giudizi identici rispetto a G. e G., il rispettivo punteggio di merito sia nettamente diverso ed inferiore di ben 4 punti, dal momento che il ricorrente:

– vanta doti fisiche più elevate (brevetto di paracadutista abilitato al lancio; comandante di pattuglia guida, di pattugliatore scelto e sciatore, mentre D.S. è in possesso solo del brevetto di paracadutista e della qualifica di sciatore e G. del solo brevetto di paracadutista);

– è stato impiegato per sei anni presso il Battaglione paracadutisti di Tuscania ed inviato due volte in missione in Libano, a differenza dei suddetti parigrado;

– non ha subito provvedimenti disciplinari nel grado di Capitano, a differenza di G., che ha subito un rimprovero, né ha subito condanne penali, a differenza di D.S.;

b) per le qualità professionali:

– il periodo di comando svolto dal ricorrente è stato di maggior durata e sicuramente caratterizzato da responsabilità più elevate (170 mesi con medaglia di bronzo al merito di lungo comando, contro i 127 mesi di G., 126 mesi di G. e 110 mesi di D.S.)

– è stato impiegato in Libano, mentre gli altri parigrado non hanno svolto impieghi all’estero;

– ha conseguito sei onorificenze contro le tre di D.S., una di G. e nessuna di G.;

– non ha subito sanzioni disciplinari seguita da trasferimento, a differenza di G., né ha subito condanne penali, a differenza di D.S.;

– l’irrilevanza del non avere mai ottenuto la qualifica apicale, come rilevato dalla Commissione, perché ciò si ravvisa anche per G., ed anche se D.S. e G. hanno, rispettivamente ottenuto due ed una qualifica di eccellente, le relative aggettivazioni non sono sempre di massimo livello;

c) per le qualità intellettuali e di cultura: il ricorrente ha partecipato ad un maggior numero di corsi e con esito migliore rispetto a G. ed ha conseguito una più completa e diversificata preparazione professionale rispetto agli altri due parigrado.

La difesa del Ministero della Difesa, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, diffusamente replicando ai dedotti gravami.

Con sentenza 13 luglio 2001, n. 948 il T.A.R. respingeva il ricorso, ma il Consiglio di Stato, con decisione della Sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3575, annullava la sentenza per incompletezza del contradditorio, disponendo il rinvio ai sensi dell’art. 35, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con ordinanza 12.2.2007 n.11 il T.A.R., sospesa ogni altra pronuncia in rito, merito e spese, disponeva affinché il contraddittorio fosse integrato con la notifica, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del ricorso e dei motivi aggiunti, a tutti gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento a scelta per l’anno 1998 dei capitani dell’Arma dei Carabinieri del Ruolo Normale in s.p.e., eccezion fatta per quelli già destinatari della notifica dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti.

Con memoria depositata il 14.1.2008, la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando tesi e richieste, anche a confutazione della motivazione addotta nell’annullata sentenza n.948/2001.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, confermando il proprio precedente orientamento in relazione all’inesistenza degli elementi per accogliere la pretesa della parte ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, l’ufficiale appellante evidenzia l’erroneità della decisione, contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto operata.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – L’impugnativa è affidata ad un unico complesso motivo di diritto, nel quale vengono evidenziati due diverse ragioni di doglianza.

3. – Ritiene la Sezione di doversi soffermare prioritariamente sulla seconda ragione di doglianza, con cui si lamenta l’erroneità dell’affermazione del T.A.R. delle Marche in merito all’inammissibilità della censura di eccesso di potere in senso relativo, svolta dall’originario ricorrente in relazione ai soggetti controinteressati. Nell’atto di appello, vengono quindi riproposti i motivi che sosterrebbero invece una diversa valutazione dei punteggi posseduti, portando a concludere per un favorevole accoglimento del ricorso originariamente proposto.

3.1. – La doglianza non ha pregio.

Occorre evidenziare che l’affermazione contenuta in sentenza, per cui "Inammissibile è da valutare, invece, l’eccesso di potere dedotto nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, anche con riferimento alla valutazione dei parigrado D.S., G. e G., tenuto conto dell’avvenuta rinuncia a siffatto gravame nei confronti degli altri parigrado", non ha dato luogo, da parte del giudice di prime cure, ad una pronuncia di rito, atteso che lo stesso ha comunque valutato le doglianza proposte in relazione al loro contenuto e che il ricorso è stato poi respinto nel merito (sebbene nella parte motiva si parli anche di una pronuncia di carattere processuale).

Deve quindi ritenersi che il termine sia stato adoperato in senso ampio, senza introdurre una valutazione preclusiva della questione nel merito.

Al contrario, il giudice di prime cure, in maniera esaustiva, ancorché sintetica, ha evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non ritenere fondate le ragioni di doglianza del ricorrente e condivisibile la valutazione effettuata.

3.2. – Proprio in merito alle questioni di merito proposte, ritiene la Sezione che la sentenza vada integralmente confermata.

Premesso che, per giurisprudenza del tutto pacifica, in sede di giudizio d’avanzamento degli ufficiali, il vizio d’eccesso di potere in senso relativo deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato e ad uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità e l’incongruenza del metro di valutazione di volta in volta seguito, in modo da dare evidenza alla mancata uniformità di giudizio, non può che sottolinearsi come nella fattispecie in scrutinio tale palese erroneità non sia riscontrabile.

In relazione alle qualità di cui alla categoria a) dell’art.26 della L. n.1137 del 1955 (qualità morali, di carattere e fisiche), applicabile ratione temporis, la Sezione dà atto che l’appellante Z., pur potendo vantare doti fisiche equivalenti se non superiori rispetto a quelle dei colleghi (come attestate dal possesso dei brevetti di paracadutista abilitato al lancio anche da parte di eserciti stranieri e delle qualifiche di comandante di pattuglia – guida, di pattugliatore scelto e di sciatore), ha conseguito un punteggio di merito nettamente inferiori; che, inoltre, l’appellante non è mai incorso in sanzioni disciplinari, a differenza del collega G..

Va peraltro ricordato come il compito della Commissione d’avanzamento, nell’attuale contesto normativo, non si riduce ad una determinazione automatica ed aritmetica del punteggio da assegnare, come se fosse una mera sommatoria dei titoli precedentemente acquisiti, ma coinvolge un più ampio spettro di considerazione, avendo il dovere di interpretare i requisiti dei singoli candidati nel modo più conforme al dato documentale. Tutti gli elementi vanno, infatti, considerati nel loro insieme, in modo tale che la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno degli esaminati possa essere supplita, nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi apprezzati come equivalenti o plusvalenti. Si tratta quindi di un unico e complesso giudizio, anche se articolato per la presenza di soggetti in possesso di caratteristiche e precedenti di carriera sostanzialmente disomogenei, che ha come traguardo di riferimento la figura astratta dell’ufficiale idealmente meritevole di ricoprire il grado superiore.

In concreto, per quanto riguarda lo specifico confronto tra i candidati Z. – G., va evidenziato come la Commissione abbia considerato l’incidenza negativa della sanzione disciplinare irrogata al secondo, e che tuttavia abbia evidentemente operato un bilanciamento con la presenza di altri elementi parimenti valutabili (quali la diversa permanenza in aree sensibili per un periodo più elevato – sei anni per il G. e tre anni per lo Z.).

In rapporto alla categoria sub b) dell’art.26 della L. 12 novembre 1955, n.1137 (qualità professionali) il ricorrente Z., pur potendo vantare un periodo di comando complessivamente superiore a quello dei chiamati in causa, è stato classificato sempre "nella media", ad eccezione di una valutazione in cui è stato classificato "superiore alla media" (dando vita in un caso anche ad un contrasto tra l’ufficiale compilatore e quello revisore), mentre i parigrado D.S. e G. hanno raggiunto la qualifica apicale ("eccellente"), ed il parigrado G. è stato sempre classificato "superiore alla media".

Per altro verso, le voci analitiche riportate dal ricorrente Z. nel corso dell’intera carriera non sono certamente di livello apicale, evidenziando un profilo professionale certamente non comparabile con gli altri chiamati in causa.

In merito poi alla categoria c) dell’art.26 della L. n.1137 del 1955 (qualità intellettuali e di cultura) la valutazione effettuata dalla Commissione d’avanzamento non può ritenersi contraddittoria ed incoerente. Da un lato, i parigrado D.S. e G. risultano in possesso di titoli di studio di livello universitario, che non sono posseduti dal ricorrente; dall’altro, sebbene è vero che la mera provenienza dai corsi regolari dell’Accademia militare non sia in sé elemento discriminante, è del pari vero che la formazione quadriennale del personale militare ivi formato è fattispecie di immediata evidenza e non può essere semplicemente pretermessa.

Complessivamente, deve quindi concordarsi con il T.A.R. delle Marche in relazione al fatto che il punteggio attribuito dalla Commissione non può ritenersi viziato da valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, rispondendo pienamente alle risultanze documentali su cui si fonda il giudizio.

4. – Il rigetto del secondo profilo di doglianza impone alla Sezione di non prendere posizione in relazione alla prima censura, con la quale si lamenta l’erronea inclusione nell’aliquota di avanzamento di tre dei capitani in quella sede valutati.

Non vi è, infatti, alcun interesse dell’appellante all’accoglimento eventuale di tale censura atteso che, stante la sua collocazione finale nella graduatoria di merito, non potrebbe derivargli alcun effetto utile.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 5304 del 2009;

2. Condanna P.Z. a rifondere al Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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