Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 14-03-2011, n. 10186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., con il rito abbreviato, veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica in entrambi i gradi di merito.

Con il ricorso per cassazione il B. deduceva la violazione dell’art. 449 c.p.p. non essendovi le condizioni per procedere con il rito direttissimo. Carente era, inoltre, la prova della responsabilità del B..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.G. sono infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il delitto di furto di energia elettrica non si consuma nel momento in cui l’agente abbia predisposto l’allaccio abusivo, ma quando si impossessi dell’energia elettrica; cosicchè vi era flagranza di reato quando B. è stato arrestato perchè anche in quel momento vi era utilizzazione di energia elettrica sottratta all’ente erogatore ENEL. Del resto la convalida dell’arresto non risulta essere stata impugnata dal ricorrente.

Da quanto detto discende che sussistevano i presupposti per trarre a giudizio direttissimo il B..

In ogni caso, come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte, l’instaurazione del giudizio direttissimo fuori dei casi previsti dalla legge determina una nullità relativa (così Cass., Sez. 5, 19 novembre 2008, n. 43232, CED 241943), cosicchè essa può essere eccepita nei termini previsti dall’art. 491 c.p.p., comma 1 (Cass., Sez. 5, 15 giugno – 28 luglio 1992, n. 8419, Carozza).

Nel caso di specie non risulta che tale eccezione sia stata ritualmente e tempestivamente proposta.

Bisogna aggiungere che il B. ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, cosicchè con tale richiesta ha rinunciato a far valere eventuali nullità in precedenza verificatesi perchè nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità patologiche (Cass., Sez. 2, 8 – 29 ottobre 2004, n. 42559, CED 230219).

Quanto al profilo della responsabilità del B., pur volendo prescindere dalla evidente genericità delle deduzioni in proposito, va detto che i giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sul punto osservando che il B. abitava nei locali che fruivano della energia elettrica sottratta abusivamente all’ENEL e godeva dell’illecito profitto, cosicchè non era possibile ritenere che altri a sua insaputa avessero messo in opera l’allaccio abusivo.

Si tratta di motivazione non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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