Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11058 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta del 01-03-2007, emesso a seguito di rinvio da questa Corte, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Si è costituito ma, non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00; procedimento presupposto: 1^ grado: ottobre 1990 dicembre 2001; durata irragionevole 3 anni; in ordine a tale profilo, il giudice di legittimità aveva ritenuto sufficiente ed esaustiva la motivazione del decreto allora impugnato).

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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