Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1566 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 7017 del 2008, il Condominio P.B. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 263 del 7 marzo 2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da A.B. contro il Comune di Altavilla Silentina e V.M. per l’annullamento del permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005, reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio comunale dal 18.4.2005 al 3.5.2005, rilasciato alla ditta M.V., in qualità di amministratrice del Condominio "P.B." corrente in Altavilla Silentina; nonché, con i motivi aggiunti, notificati il 14 novembre 2005, depositati il 23 novembre 2005, per l’annullamento del parere del segretario comunale di Altavilla Silentina prot. n. 7865 del 25.9.2001 relativo alla soppressione della commissione edilizia comunale; nonché, con i motivi aggiunti, notificati il 5 luglio 2006, depositati il 7 luglio 2006, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6308 del 19.6.2006 di revoca della sospensione del permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005; del permesso di costruire n. 49/06 del 21.6.06 di variante al permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005 rilasciato alla ditta M.V., nella prefata qualità.

La stessa sentenza veniva altresì gravata da V.M. con ricorso iscritto al n. 7018/2008.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente B.A. premetteva:

– di aver realizzato, alla fine degli anni sessanta, un fabbricato per civili abitazioni in Altavilla Silentina alla via Belvedere e di essere proprietario di uno degli appartamenti del Condominio P.B., dove ha realizzato un piano in più di quelli assentiti, successivamente condonato, previo collaudo statico delle strutture del solo quarto piano abusivo, con la precisazione che nel certificato di collaudo statico ad esso relativo, si chiarisce che il fabbricato non ha struttura antisismica;

– che la copertura del detto fabbricato è costituita dal lastrico solare in stato di abbandono, e la sig.ra V.M., dichiarandosi amministratrice del condominio ha inoltrato nel 2002 istanza di copertura dell’edificio con un tetto a due spioventi e relativo sottotetto, senza allegare alcuna delibera assembleare;

– che in ragione di tali contrapposizioni pendono numerosi giudizi civili, instaurati in data antecedente il rilascio del permesso di costruire;

– che, incurante delle diffide del ricorrente e di vari condomini, l’amministratrice M. è andata avanti nella richiesta di permesso di costruire, ottenuto in data 18.4.2005, avverso il quale, venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso:

Violazione degli artt. 11 e 20 del DPR 380/01; dell’art. 5, comma 3, del REC nonché degli artt. 1127, 1120, 1130 e 1135 – Difetto di legittimazione del richiedente – atteso che la sig.ra V.M., in difetto di una valida deliberazione assembleare, non era legittimata a presentare l’istanza.

Violazione degli artt. 13 e 20 DPR 380/01; dell’art. 8 del REC – Difetto di legittimazione del richiedente – atteso che nella specie non è stato acquisito il parere della Commissione edilizia così come richiesto dal regolamento comunale.

Violazione degli artt. 5, comma 4, lettera a) del DPR n. 380/01 Violazione dell’art. 2 l.r. n. 9/83 e dell’art. 2, punto 11 dell’ O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274, atteso che la contestata edificazione del sottotetto da realizzarsi in un comune sismico avrebbe dovuto essere accompagnata dall’autorizzazione regionale di cui all’art. 94 del DPR 380/01 ovvero dall’asseverazione della conformità antisismica ex art. 2 l.r. n. 9/83.

Resisteva in giudizio l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, evidenziando in particolare che:

– la sig.ra V.M. era legittimata sia come amministratrice perché autorizzata da valida delibera assembleare assunta con le maggioranze di legge, sia come proprietaria del lastrico solare in corrispondenza del suo appartamento di circa 100 mq;

– il parere della commissione edilizia non è più richiesto in quanto quest’ultima è stata soppressa dall’art. 96 del T.U.E.L.;

– la normativa citata dal ricorrente esonera la sig.ra M. dalla richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della l.r. n. 64 del 1974, essendo sufficiente il deposito del progetto esecutivo presso l’ufficio provinciale del Genio Civile.

Resisteva in giudizio anche il condominio P.B. eccependo in primis l’irricevibilità del gravame, in quanto notificato in data 14 luglio 2005 e quindi oltre il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione (3 maggio 2005) del permesso di costruire che parte ricorrente, comunque, già conosceva come provato dall’istanza di accesso agli atti presentata il 6 maggio 2005.

Nel merito, chiedeva di respingere le doglianze attoree evidenziando sia la legittimazione dell’amministratrice, sia l’inesistenza dell’obbligo di adeguare l’immobile alle norme sismiche, non configurandosi nella specie alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo C.9.1.1. del D.M. LL PP 19.1.1996; l’impossibilità di configurare come sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. il tetto di copertura in legno e tegole nonché l’irrilevanza del carico non superiore al 9,2%.

Con ordinanza n. n. 964/05 del 31 agosto 2005, il T.A.R. "evidenziato che l’opera progettata è qualificabile, agli effetti della normativa antisismica, come sopraelevazione, con la conseguente esigenza di compiere le opportune verifiche di idoneità statica dalla stessa previste", accoglieva l’istanza cautelare "fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito dell’eventuale compimento delle verifiche indicate in motivazione".

Con i motivi aggiunti, notificati il 14 novembre 2005, depositati il 23 novembre 2005, il ricorrente impugnava anche il parere del segretario comunale di Altavilla Silentina prot. n. 7865 del 25.9.2001 relativo alla soppressione della commissione edilizia comunale, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 41 della l. n. 449 del 1997; degli artt. 4 e 13 del DPR n. 380/2001; dell’art. 41 l.r. n. 16/2004; dell’art. 8 del REC.

Con i i motivi aggiunti, notificati il 5 luglio 2006, depositati il 7 luglio 2006, il deducente ha impugnòato, altresì, il provvedimento prot. n. 6308 del 19.6.2006 di revoca del permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005 nonché il permesso di costruire n. 49/06 di variante al permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005 rilasciato alla sig.ra V.M., quale amministratrice del Condominio "P.B.".

Dopo aver premesso che, in data 24.1.2006, la M., nella qualità riferita, aveva presentato un nuovo progetto a firma dell’ing. Rocco Antonio, in variante al permesso sospeso dal T.A.R., consistente nella "eliminazione del muretto di controvento alla copertura e realizzazione di una copertura in legno ammorsata in cordolo perimetrale da realizzare con intervento di adeguamento alla struttura rendendola idonea alle azioni spingenti", dapprima respinto dall’ufficio tecnico anche per carenza della deliberazione condominiale di autorizzazione, e poi assentito, ha dedotto:

Violazione dell’art. 22, comma 2, del DPR n. 380/01; artt. 6- 7 – 8 e 29 del R.E.C. – eccesso di potere atteso che, non essendo giammai intervenuto l’inizio dei lavori, non ricorrevano i presupposti per il rilascio della variante ricorrendo invece quelli per assentire con l’intervento con d.i.a.; vi è inoltre un ulteriore superamento delle altezze massime consentite.

Violazione dell’art. 53 del REC, che vieta di sostituire le coperture esistenti con altre di diversa conformazione.

Ad avviso di parte ricorrente i provvedimenti impugnati risultano, comunque, anche viziati per illegittimità derivata, perché inficiati dai vizi comuni al permesso originario, che vengono nuovamente riproposti.

Resisteva il condominio P.B. chiedendo, con la memoria depositata il 12 luglio 2006, il rigetto dei motivi aggiunti.

Rappresentava in particolare che:

– con nota prot. n. 0923885 del 9.11.2005, il Genio Civile comunicava che,. prima di eseguire i lavori era necessario: 1) procedere alla redazione di nuovi calcoli sismici, estesi all’intero fabbricato, comprese le fondazioni, con relative indagini geologiche del sito; 2) individuare la tipologia della struttura esistente, con indicazione degli esecutivi di innesto relativi alla copertura da farsi; 3) riscontrare la fattibilità in funzione delle norme vigenti nelle zone sismiche; 4) depositare il progetto esecutivo;

– con perizia del 20.12.2005, il progettista della struttura ing. A.R., in esecuzione delle prescrizioni del Genio Civile, certificava che il fabbricato possiede tutti i requisiti di idoneità statica, precisando che "dai calcoli di verifica sono risultati valori di sollecitazioni, sia nel conglomerato che nel ferro, inferiori a quelli ammissibili; dalle prove sclerometriche e di carotaggio si sono ottenuti risultati che garantiscono una resistenza prossima e/o superiore alla massima (200Kg/cmq); da una ricognizione generale non risultano dissesti, né sono state riscontrate lesioni, incrinature o difetti; il conglomerato si è presentato comunque compatto e omogeneo con sufficiente consistenza";.

– in data 25.1.2006 venivano depositati all’Ufficio del Genio Civile di Salerno il progetto esecutivo, i calcoli e la relazione geologica;.

– in data 10 maggio 2006 l’ufficio del Genio Civile comunicava l’avvenuto deposito e restituzione del progetto e la sua idoneità;.

– in data 21.6.2006 il responsabile del settore tecnico del Comune rilasciava il permesso in variante.

Concludeva per il rigetto dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente, sottolineando il rispetto dell’ordinanza cautelare del Tar Salerno, avendo l’amministrazione adottato un nuovo provvedimento soltanto all’esito delle verifiche di idoneità statica.

Con richieste analoghe, resisteva parimenti in giudizio anche il Comune di Altavilla Silentina, rassegnando le proprie considerazioni difensive con memoria depositata il 13 luglio 2006.

Con ordinanza n. 100/06 del 13 luglio 2006, il T.A.R. manteneva fermo il regime inibitorio disposto con la precedente ordinanza, "nelle more della definizione del procedimento di verifica attivato con nota della Regione Campania, Settore provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 597484 dell’11.7.2006, prodotta da parte ricorrente in data 13.7.2006", dando mandato al menzionato Settore di trasmettere apposita relazione, "corredata di ogni opportuna considerazione dell’Ufficio in ordine alla sussistenza delle irregolarità lamentate dagli esponenti ed alla ravvisabilità di eventuali profili di pregiudizio, quale conseguenza dei lavori progettati, per la sicurezza statica dell’immobile interessato".

In data 16 ottobre 2006, veniva depositata la relazione del funzionario del Genio Civile arch. Pietro Margiotta, recante conclusioni favorevoli alle tesi del ricorrente, censurate dal condominio con memoria del 16 novembre 2006, anche con richiesta di rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico.

Con ordinanza n. 150/06 del 16 novembre 2006 il Tribunale, riuniti ai fini istruttori i ricorsi r.g. n. 1431/2005 e 1432/2005, previa conferma del regime inibitorio, conferiva mandato al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, di chiarire, anche sulla scorta di tutte le perizie in atti (Di Cunzolo – De Santis – Erra – Papa – Barbarico), mediante accertamenti in loco e nel contraddittorio con le parti, i punti controversi.

In data 3 maggio 2007, il funzionario tecnico designato rassegnava le proprie conclusioni, sostanzialmente sfavorevoli al ricorrente, che, con note istruttorie del 15 maggio 2007 e perizie di parte (ing. Enrico Erra), censurava le spiegate conclusioni.

All’udienza del 6 dicembre 2007, la causa veniva discussa ed il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure, in relazione alla carenza di legittimazione della parte richiedente il permesso di costruire.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti nei due diversi giudizi evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata in sentenza, affermando la legittimità dell’operato proprio e del Comune di Altavilla Silentina.

All’udienza del 30 settembre 2008, le due diverse istanze cautelari proposte venivano respinte rispettivamente con ordinanza n. 5094/2008 e n. 5095/2008.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, i due ricorsi sono stati congiuntamente discussi ed assunti in decisione.
Motivi della decisione

1. – In via preliminare ed a norma dell’art. 96 comma 1 del codice del processo amministrativo, va disposta la riunione dei diversi appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. – Gli appelli non sono fondati.

3. – Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, formulate da entrambie gli appellanti, non hanno pregio.

Viene, infatti, dedotto che la legittimazione del ricorrente originario non fosse fondata, in quanto lo stesso non è proprietario, nemmeno pro quota, del lastrico sul quale deve essere realizzata la sopraelevazione.

Occorre al contrario evidenziare come l’assunto provi troppo, atteso che è del tutto pacifico in giurisprudenza come il controllo sulla legittimità dei titoli abilitativi in edilizia si fondi sulla valutazione di un interesse che può consistere nella mera "vicinitas", quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, così che è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione la pretesa a ché il provvedimento dell’amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18). È quindi singolare che venga identificatao come criterio di collegamento la mera proprietà, atteso che in tal modo la possibilità di impugnativa sarebbe concessa, in modo davvero singolare, unicamente al solo proprietario svantaggiato o avvantaggiatosi daell’azione illegittima della pubblica amministrazione.

Peraltro, lo stesso argomento consente di ritenere ammissibile l’impugnazione operata dal Condominio P.B., che in tal modo si giova della stessa argomentazione che, contraddittoriamente, viene proposta contro il proprio avversario.

4. – Con il secondo motivo di diritto, anch’esso comune ai due ricorsi, viene dedotta l’erroneità della sentenza per violazione degli art. 11 e 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 1127 c.c.; difetto ed erroneità della motivazione; travisamento dei fatti. Si sostiene, infatti, che stante la natura di proprietà esclusiva del lastrico da parte di V.M., questa sarebbe stata legittimata ex se, anche in assenza di autorizzazione condominiale allo svolgimento dei lavori.

4.1. – L’assunto non può essere condiviso.

Occorre evidenziare in via di fatto che l’intero impianto procedimentale è stato costruito sulla base delle dichiarazioni rese dall’originaria richiedente al Comune, ed in tutte queste richieste la stessa ha sempre fondato la propria legittimazione sull’assunto di essere amministratrice del condominio e condomina.

Pertanto, la circostanza fattuale della proprietà esclusiva, quand’anche esistente, è evidenza che non ha fondato il provvedimento gravato e che quindi appare estranea all’ambito cognitivo del giudizio impugnatorio, sia in primo che in secondo grado, trattandosi di un presupposto sul quale l’amministrazione non è stata chiamata a pronunciarsi.

È invece vero che la valutazione della legittimità dell’azione amministrativa deve essere condotta in relazione agli elementi fattuali accertati in sede di istruttoria procedimentale e, nel caso in specie, in rapporto alle allegazioni della parte richiedente stessa. Ne deriva che il comportamento del Comune deve essere valutato facendo riferimento unicamente ai presupposti prospettati, e quindi ai titoli di legittimazione vantati che, come sopra ricordato, attengono alla qualità della richiedente di amministratrice del condominio e di condomina, senza alcuna evidenza sull’esistenza di una situazione domienicale di proprietà esclusiva.

4.2. – Sulla base di tale precisazione, deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto illegittimo il provvedimento assunto dal Comune di Altavilla Silentina.

Il T.A.R. di Salerno ha, infatti, evidenziato condivisibilmente come, in relazione agli aspetti pubblicistici della vicenda e stanti i presupposti fattuali appena evidenziati, dovendo i lavori edilizi eseguirsi anche su parti indicate come comuni del fabbricato e trattandosi di opere non connesse all’uso normale della cosa comune, essi dovessero essere preceduti dal previo assenso dei comproprietari. Questa situazione imponeva al Comune di accertare l’esistenza del consenso alla realizzazione da parte di tutti i condomini, imponendosi all’amministrazione un preciso obbligo di valutazione istruttoria.

Pertanto, nel caso in specie, V.M. non aveva la legittimazione necessaria per ottenere il titolo concessorio per la realizzazione del sottotetto, sia con riferimento all’originario permesso di costruire, impugnato con il ricorso introduttivo, sia con riferimento al permesso di costruire in variante, impugnato con i motivi aggiunti.

Coerentemente, evidenzia il T.A.R. come il ricorso principale ed i motivi aggiunti notificati il 14 novembre 2005 debbano essere considerati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, in quanto l’interessata aveva chiesto ed ottenuto un nuovo permesso di costruire, sulla base di un diverso progetto sia pure assentito in variante all’originario permesso, sul quale devesi ritenere trasferito e concentrato l’interesse di parte ricorrente.

Tuttavia, il successivo permesso in variante n. 49/06 è stato chiesto ed ottenuto, come risulta dallo stesso titolo, da V.M., si ripete, "in qualità di amministratrice e condomina del fabbricato", allegando alla domanda del 19.6.2006, il verbale dell’assemblea condominiale del 19.1.2004.

Poiché Posto che l’assemblea condominiale del 19.1.2004, aveva approvato "la realizzazione, sul fabbricato condominiale, del tetto, secondo il progetto elaborato dal geometra P. P…." e cioè l’originario progetto impugnato da parte ricorrente con il ricorso introduttivo, correttamente il T.A.R. ha rilevato che questa si riferisse ad un progetto diverso, redatto da un tecnico diverso da quello preso in esame nell’assemblea del 19.1.2004.

Pertanto, l’istanza non poteva ritenersi validamente assistita da un titolo legittimante, atteso che l’assemblea condominiale del 19.1.2004, conteneva un esplicito riferimento al progetto del geom. P. e non ad altri e il rilascio del nuovo titolo edificatorio n. 49/06 deve ritenersi operato in assenza di un completo riscontro istruttorio e motivazionale.

Del pari, V.M. non può ritenersi legittimata da sola a richiedere, quale condomina: ella, non era abilitata alla presentazione dell’istanza assentita, in relazione alla particolarità della struttura da realizzare, che coinvolgeva le proprietà di più soggetti.

Conclusivamente, nessuno dei titoli indicati nelle istanze presentate al Comune permetteva il rilascio del permesso, che quindi dovevava essere annullato, come avvenuto da parte del TAR, la cui decisione deve essere in definitiva integralmente confermandosita integralmente la decisione del giudice di prime cure.

5. – Le successive ragioni, ripetitive di quelle proposte e ritenute assorbite dal T.A.R. di Salerno, possono non essere esaminate, in quanto non sarebbero in grado di incidere sulla correttezza della sentenza di primo grado.

6. – Gli appelli riuniti vanno quindi respinti. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dispone la riunione dei ricorsi n. 7017 del 2008 e n. 7018 del 2008;

2. Respinge gli appelli riuniti n. 7017 del 2008 e n. 7018 del 2008;

3. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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