Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 14-03-2011, n. 10208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 marzo 2009, il tribunale di Larino dichiarava M.E. e M.P. colpevoli del delitto di violenza privata commessi in concorso il (OMISSIS) in danno della p.o P.A., cui era stato impedito il passaggio su una strada rurale, occupandola con un mezzo agricolo;

dichiarava il solo P. responsabile del delitto di cui all’art. 388 c.p., comma 2, commesso in data (OMISSIS) ed ne assolveva l’ E. per non aver commesso il fatto; condannava entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile P..

2. Su gravame degli imputati, la Corte di appello di Campobasso, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello di M. P. e dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.E. in ordine al fatto di violenza privata, perchè estinto per prescrizione;

2. Ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore; con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, per l’erroneo rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento per il comprovato impedimento per ragioni di salute di M.P.; con il secondo denunciano violazione del diritto di difesa, per avere il primo giudice acquisto il provvedimento di reintegra del P. nel possesso della strada rurale, durante la discussione del processo e perchè la nuova imputazione di violenza privata ritenuta per gli episodi dell'(OMISSIS) non era stata indicata nel capo di imputazione; con altro motivo, il difensore sottolinea che la motivazione è manifestamente illogica, basata su una mera supposizione che rendeva probabile che i due avessero commesso il fatto di cui all’art. 610 c.p..
Motivi della decisione

1. E’ preliminare il rilievo che i reati di violenza privata e quello di cui all’art. 388 c.p. ascritti all’imputato M.P. si sono estinti per prescrizione.

2. Per entrambe le ipotesi, punite con pena inferiore a cinque anni, e quindi soggette alla disciplina anteriore alla modifica del regime della prescrizione introdotta con L. n. 251 del 2005, – ma il risultato non cambierebbe anche sotto il regime della legge sopravvenuta- il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi sei, cui è da aggiungere un ulteriore periodo di sospensione di mesi 2 per impedimento dell’imputato, è interamente decorso: la violenza privata si è estinta in data 20 e 21 aprile 2010 e quello di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice, risalente al 20 ottobre 2002 si è estinto in data 20 giugno 2010. 3. Non hanno pregio, e perciò non valgono ai fini della sollecitata diversa e più favorevole declaratoria, gli elementi indicati nel ricorso, essendo pacifico che a fronte di una causa estintiva del reato si deve pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la "evidenza" richiesta dall’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia.

4. Tale "constatazione" della irresponsabilità non è nella specie riscontrabile; infatti è da mettere in evidenza per il primo dei delitti oggi in esame che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. Tale deve ritenersi, nel caso in esame, il posizionamento trasversale della autovettura sulla strada rurale, oggetto di contesa con la parte offesa, manovra che di fatto ha impedito a quest’ultima libertà di accesso e di movimento (p. in analoga fattispecie Sez. 5, Sentenza n. 40983 del 18/10/2005 in cui in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi).

5. Peraltro, esaminando emotivi della impugnazione proposta dagli imputati, in quanto a ciò tenuta questa corte, dal disposto dell’art. 578 c.p.p., è da mettere in rilievo che i ricorrenti di dolgono in maniera generica della valutazione operata dalla corte sul loro comportamento, contestando in termini dubitati la esistenza di una effettiva ostruzione della strada, enunciata invece dal giudice di merito in termini di certezza.

6. Quanto al delitto ascritto al solo M.E., nessuna censura è stata posta in punto di responsabilità, essendosi il ricorrente limitato a dolersi di violazioni processuali che lo riguardano e che la Corte di Appello ha ritenuto esattamente infondate.

7. Peraltro, a fronte della causa estintiva del reato non sono rilevabili, nel giudizio di cassazione, eventuali vizi anche processuali, perchè l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio secondo cui non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato, sussistendo l’obbligo dell’immediata declaratoria di tale causa a norma dell’art. 152 c.p.p., comma 1. 8. In conclusione è da pronunciare l’annullamento senza rinvio della decisione per essersi i reati estinti per prescrizione; sono da mantenere ferme la statuizioni civili della sentenza annullata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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