Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 14-03-2011, n. 10207 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

riportato alla memoria scritta.
Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Ancona, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di applicazione di arresti domiciliari in danno di S.A., indagato con riferimento al delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.). Ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, atteso che la fattispecie in questione, reato di evento, prevede, alternativamente tre diverse forme, causando quindi tre diverse conseguenze: a) perdurante stato di ansia e paura, b) fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto, c) mutamento delle proprie abitudini di vita.

Ebbene, il GIP ha erroneamente subordinato l’esistenza del reato alla sussistenza di atti in grado di costituire attentato all’incolumità della PPOO e non ha minimamente motivato circa l’ipotizzabile cambiamento delle abitudini di vita delle predette. E’ stata depositata memoria del difensore del S., con la quale si evidenzia che esiste altro procedimento penale in cui il predetto figura come PO e le attuali PPOO come imputati; di tale procedimento il GIP non sembra aver tenuto conto. Si sostiene comunque che non ricorrano i gravi indizi del delitto contestato.
Motivi della decisione

L’impugnazione del PM va qualificata appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p.. E invero, in materia cautelare, il ricorso per cassazione è ammesso, secondo quanto stabilito dall’art. 311 c.p.p., contro le decisioni emesse a norma dell’art. 309 (riesame) e art. 310 (appello).

Al PM, come è noto, è consentito proporre appello contro le ordinanze in materia cautelare; l’Organo dell’accusa, poi, potrà, come premesso, proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del TdR che si è pronunziato sul suo appello (ASN 199604867 – RV 205947).

Va dunque accolta la richiesta del PG di udienza e l’impugnazione va riqualificata appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale (del riesame) di Ancona.
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione del Pubblico ministero come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio cautelare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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