Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 14-03-2011, n. 10185 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.A. è stato assolto dal GdP di Cropalati dal delitto di cui all’art. 582 c.p., comma 2, in danno di G.R..

A seguito di appello proposto dal competente PM, il Tribunale di Rossano, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato l’imputato alla pena di Euro 600 di multa e al risarcimento del danno. Ricorre per cassazione il difensore del V., deducendo violazione di legge, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 il PM non può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal GdP, ma solo ricorso per cassazione. Era dunque inammissibile l’appello, nè rileva che detta inammissibilità non sia stata fatta valere innanzi al Tribunale, trattandosi di nullità assoluta, rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Per altro, il proposto appello non può essere qualificato ricorso per cassazione, in quanto, in realtà, attraverso esso, l’impugnante ha voluto dare una diversa lettura dei dati fattuali acquisiti al processo.

Il 28.1.2011 è stata depositata memoria dal difensore di PC; con essa si sostiene la appellabilità della sentenza de qua, trattandosi di reato punito con pena alternativa, anche dopo la modifica disposta dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 65 (e succ. mod.), che accanto alla pena pecuniaria, ha introdotto quella della permanenza domiciliare.

Si tratta dunque pur sempre di pena diversa da quella pecuniaria.
Motivi della decisione

L’unico mezzo di impugnazione avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal GdP è il ricorso per cassazione (ASN 200947995-RV 245741 ASN 200935442- RV 245150; in merito incide anche la sentenza Corte cost. 298/2008). Conseguentemente, l’appello proposto dal PM va qualificato ricorso per cassazione e come tale esaminato – omisso medio – vale a dire considerando tamquam non esset la sentenza di secondo grado che, in quanto pronunziata sulla base di una impugnazione che non poteva investire la CdA, deve essere annullata.

Questo Collegio, conseguentemente, deve passare a esaminare l’atto di impugnazione (erroneamente qualificato appello) del PM, allo scopo di valutarne ammissibilità e fondatezza.

All’esito dell’esame, deve concludersi che il ricorso è inammissibile in quanto l’impugnante ha articolato censure sostanzialmente di merito, contestando la valutazione che il GdP ha effettuato del contenuto delle testimonianze raccolte. Detta valutazione, tuttavia, non presenta caratteri di manifesta illogicità, di incompiutezza o di incongruenza, tutte carenze che determinerebbero l’annullamento (anche) della sentenza di primo grado.

Invero, il giudicante ha preso atto del fatto che le dichiarazioni provenenti dai vari protagonisti o "spettatori" della vicenda per la quale è processo sono non collimanti e che, conseguentemente, la tesi accusatola non riceve il dovuto conforto perchè si possa giungere a una affermazione di responsabilità.

A fronte di tali argomentazioni, l’impugnante PM propone sostanzialmente una diversa ricostruzione del fatto, fondata su di una diversa "lettura" delle emergenze processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato come ricorso la impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso la sentenza del giudice di pace, lo dichiara inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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