Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1562 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente in revocazione azionava, con il ricorso di primo grado, l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno per il tardivo inquadramento quale diurnista di 2^ categoria ed alle conseguenti differenze retributive dal 10 novembre 1970 al 15 luglio 1993, con interessi e rivalutazione, oltre ai danni conseguenti alla perdita di chances di partecipazione a tornate concorsuali riservate, alla permanenza nella qualifica inferiore a quella spettante, al minor inserimento sociale conseguente alla conservazione della qualifica inferiore, gravame respinto dal TAR Lazio come da sentenza n. 5723 del 2001.

Con la decisione n. 3523 del 2008, l’appello proposto dall’interessato veniva respinto da questa Sezione, in quanto la pretesa risarcitoria si sostanziava in una irrituale e tardiva reiterazione dei diversi mezzi di tutela già esperiti dall’interessato, tutti pervenuti nel frattempo a conclusione con pronunce divenute irrevocabili con le quali è stato espressamente escluso il diritto alla attribuzione degli emolumenti arretrati con i relativi accessori.

2.- La predetta decisione è stata impugnata in revocazione dal ricorrente per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., nell’assunto che oggetto della domanda risarcitoria era il comportamento illegittimo dell’amministrazione e non il fatto ritenuto dal giudice d’appello delle differenze retributive, motivi ulteriormente sviluppati nella memoria depositata il 28 ottobre 2010.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio per resistere.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- Ad avviso del Collegio, il ricorso in revocazione oggetto di esame è inammissibile, sia perché il vizio revocatorio lamentato non è per nulla decisivo e sia perché il giudice d’appello censurato, come da suestesa esposizione in fatto, ha argomentato in punto di diritto sulle circostanze ora dedotte, concludendo per la non spettanza della pretesa risarcitoria.

Come è noto, l’errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: ma, nella specie, non si controverte su un fatto se esistente o meno, perché è indubitabile nella vicenda l’intervenuto giudicato, bensì circa il dato se spetti o meno la pretesa introdotta, sia pure sotto forma risarcitoria. Questa, tuttavia, atteso che il relativo accertamento ha implicato, nella specie, una preliminare delibazione sulla legittimità di comportamento dell’amministrazione, trova ostacolo nel giudicato,.

Peraltro, e soprattutto, l’errore revocatorio è deducibile solo se il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti: nel giudizio revocando v’è stata, però, contestazione proprio sul punto di spettanza, in relazione a pronunce divenute irrevocabili, del diritto alla attribuzione degli emolumenti arretrati con i relativi accessori.

Nella specie, pertanto, facendo applicazione al caso di specie dei criteri ora enunciati, costantemente seguiti da questo Consiglio di Stato e recentemente ribaditi (Sez. IV: 18 febbraio 2010 n. 949; 27 giugno 2007, n. 3750; 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio 2005, n. 743), può agevolmente escludersi che la decisione di questa sezione n. 3523 del 2008 integri la fattispecie dell’errore revocatorio in base all’art. 395, n. 4, c.p.c.

4.- Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi spazio né per una pretesa all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa e superiore, né per un riconoscimento risarcitorio delle differenze patrimoniali di qualifica o per perdita di chance e quant’altro.

Non vi sono statuizioni da adottare in ordine alle spese di lite, nell’assenza di costituzione di parte avversa.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *