Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1561 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In primo grado, i signori F.Z.F. e M.T.R. impugnavano la concessione edlizia n. 18/2001 assentita ai controinteressati Iseppi/Zuccon dal Comune di Sandrigo, in zona edificatoria tipizzata E/4 agricoloresidenziale dal PRG quale centro rurale.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la gravata sentenza, ritenuta la giurisdizione in quanto controversia attinente a distanza delle costruzioni dalle acque pubbliche e disattesa l’eccezione comunale di omessa impugnazione delle citate previsioni di PRG, ha accolto il ricorso proposto dagli interessati, nell’assorbente rilievo che quella delimitazione come E/4 non tolga all’area la caratteristica di zona agricola e, quindi, la potenzialità volumetrica di PRG andava riferita all’edificazione di una abitazione in zona agricola per preesistenze insediative, con conseguente obbligo di rispetto dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) prescritti dall’art. 11 della legge regionale n. 24 del 1985.

2.- Con il gravame in esame, ulteriormente illustrato da successive memorie, il Comune appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ritenuta erronea e l’integrale rigetto del ricorso di primo grado, a tale scopo confutando anche i motivi assorbiti.

Gli appellati controinteressati originari hanno impugnato in via incidentale la detta sentenza, con prospettazioni e memorie nella sostanza adesive alle tesi comunali.

Gli appellati ricorrenti iniziali, costituitisi in giudizio, con il controricorso e con le successive memorie, in sintesi, hanno opposto che l’immobile assentito in zona agricola non assolva a funzioni ed esigenze abitative coloniche che sarebbero invece riservate -nelle zone E- soltanto agli agricoltori.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- Gli appelli, principale ed incidentale, sono fondati e la sentenza merita di essere riformata.

In linea preliminare, va disattesa la riproposta eccezione pregiudiziale degli appellanti di mancata impugnazione da parte dei ricorrenti originari delle conformi previsioni di PRG, atteso che la rispettiva eccezione è piuttosto di merito ed attiene alla corretta interpretazione delle relative prescrizioni, in sé ed in relazione alla normativa regionale di riferimento.

Nell’assenza di appello incidentale da parte dei ricorrenti originari, che non hanno riproposto i motivi assorbiti in primo grado, le questioni controverse possono essere trattate congiuntamente, in quanto tutte riconducibili all’unitarietà della pretesa ad escludendum da essi fatta valere in primo grado.

La tesi di fondo propugnata dai ricorrenti iniziali consiste nell’affermazione che per edificare nella zona E/4 del Comune di Sandrigo occorra essere agricoltori e che gli immobili in essa realizzati debbano essere a destinazione colonica.

Sul punto, potrebbe già essere sufficiente osservare che, se così fosse, non vi sarebbe stata in sede di pianificazione urbanistica, peraltro in questa sede non oggetto di contestazione, ragione alcuna di dover perimetrare una specifica zona E/4 diversa dalla E/3 e dalle altre, dandone la particolare qualificazione ed organizzazione territoriale di centro rurale.

Tuttavia, per esaustività, si passano ad esporre gli ulteriori argomenti a smentita degli erronei enunciati di primo grado, fatti propri dal TAR.

4.- L’art. 11 della legge regionale Veneto 5 marzo 1985 n. 11, rubricato indirizzi urbanistici, si limita a prescrivere: "Nella formazione dei nuovi piani regolatori generali, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l’integrità dell’azienda agricola e rurale. I comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:

E 1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

E 2) aree di primaria importanza per la funzione agricoloproduttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

E 3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoloproduttivi e per scopi residenziali;

E 4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali.

A tal fine deve essere utilizzata la grafia e simbologia unificata di cui all’art. 104 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e alla Delib.G.R. 24 maggio 1983, n. 2705 e successive modificazioni.

La ripartizione in sottozone agricole di cui al presente articolo deve essere deliberata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale, con idonea rappresentazione cartografica.

Nella sottozona E1) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, limitatamente ai primi due commi, della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocate possibilmente entro il perimetro di nuclei rurali espressamente individuati.

Nelle sottozone E2) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo.

Nelle sottozone E3) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7; negli strumenti urbanistici dovranno altresì essere determinati i parametri costruttivi per la realizzazione di eventuali aggregati abitativi.

All’interno delle sottozone E4) gli strumenti urbanistici provvedono a delimitare come zone territoriali omogenee diverse dalle zone E) le aree interessate all’organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza.

Negli strumenti urbanistici comunali sono inoltre disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d’uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storicoambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali".

Le N.T.A. al PRG del Comune di Sandrigo (artt. da 37 a 40) seguono pedissequamente la suddetta impostazione regionale.

Ne deriva, in fattispecie, che non sussiste divergenza alcuna tra previsioni urbanistiche e normativa regionale di riferimento; che l’art. 5 della citata legge regionale non è richiamato a proposito della zona E/4 e, pertanto, non è a questa applicabile; la zona E/4 costituisce un’area territoriale omogenea diversa dalle altre zone E), interessata all’organizzazione di centri rurali, nella quale sono consentite attività economiche e servizi connessi alla residenza.

A tali conclusioni va pertanto riconnessa la completa infondatezza del gravame di primo grado.

5.- Finali considerazioni devono essere anche svolte in relazione a natura e funzione dei centri rurali.

Nell’ambito degli insediamenti agricoli vanno distinte le diverse tipologie: case sparse, nuclei, centri.

Le prime, sono quelle situate ognuna sul fondo agricolo da cui trae sostentamento la famiglia di contadini che vi abita; i secondi, sono formati dall’aggregazione di alcune case rurali riunite a gruppi; i terzi, costituiscono un polo forte di vita sociale organizzata che esplica funzioni d’interesse pubblico, in termini di protezione reciproca, assistenza, sicurezza, e corrisponde al villaggio.

E’ resa così palpabile la circostanza che i ricorrenti originari confondano case sparse e nuclei rurali con i centri rurali, per l’effetto traendo errate conclusioni.

Come ritenuto da questo Consiglio (sezione V, 29 novembre 1994, n. 1414), stante il fatto che le abitazioni residenziali non sono destinate ad un uso agricolo, non possono essere suddivise mediante la scriminante della relazione con la funzione agricola.

Anche dal punto di vista logicofunzionale la pretesa azionata in primo grado è quindi carente di valido fondamento, con la conseguenza che la concessione edilizia in tale sede gravata deve ritenersi immune dalle doglianze mosse.

6.- Conclusivamente, gli appelli principale ed incidentale vanno accolti, con riforma della sentenza impugnata.

Tuttavia, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e quello incidentale, come in epigrafe proposti, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2730 del 2009, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *