Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1560 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In primo grado, parte ricorrente denunziava il rifiuto del Comune di Avellino di consegnarle le dichiarazioni sostitutive di Antonio Preziosi, come richieste con la domanda del 26 giugno 2007, contenute nella pratica di ricostruzione (n. 1970) dell’edificio sito in Avellino a via Rifugio nn. 121416 ed a piazza del Popolo n. 30.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la gravata sentenza, esclusa la scusabilità dell’errore, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto per non essere stato osservato il termine perentorio di trenta giorni imposto dal TAR per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi.

2.- Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, deducendo violazione del diritto di difesa e carente motivazione, in quanto trovavasi all’estero, mentre l’art. 25 della legge n. 241 del 1990 non era applicabile nella fattispecie di difesa in proprio e di domiciliazione presso la segreteria del TAR.

Il Comune di Avellino si è costituito in giudizio per resistere ed ha eccepito varie inammissibilità del gravame, oltre alla sua infondatezza.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L’appello è infondato e la sentenza merita conferma.

L’improcedibilità del ricorso di primo grado consegue automaticamente all’accertamento processuale dell’inosservanza di un adempimento prescritto come perentorio dall’ordinanza disponente, nel termine assegnato, integrazione del contraddittorio, che è osservanza, quest’ultima, dichiarata obbligatoria dalla legge per la completezza e regolarità di qualsiasi processo e, quindi, espressione di un precetto di ordine pubblico processuale che non ammette equipollenti o sanatorie ed è sottratto alla disponibilità delle parti o del giudice.

Da qui l’irrilevanza di qualsiasi fatto – quali quelli sollevati, peraltro frutto di libere scelte dell’appellante – che possano avere impedito il raggiungimento dello scopo di una tempestiva e rituale integrazione del contraddittorio; al che si affianca l’ulteriore considerazione che il giudizio sull’accesso è soggetto alle regole generali del processo amministrativo.

Del resto, ove d’interesse, nulla impedisce che l’appellante possa presentare nuova istanza.

4.- Per concludere, l’appello va respinto, con conferma della sentenza gravata.

Tuttavia, le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno n. 528 del 2009.

Compensa tra le parti le spese di lite relative all’odierno grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *