Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 14-03-2011, n. 10181 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale D.R.A. e L.S. furono condannate alla pena di giustizia, perchè ritenute colpevoli: A) del delitto di furto aggravato, B) del delitto di tentato furto aggravato.

Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale, atteso che i due episodi sono stati considerati unitariamente, quasi si fosse trattato di un unico fatto storico. In realtà, se l’imputazione di tentato furto fosse stata attentamente esaminata, la CdA sarebbe giunta ad assolvere le imputate.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione del beneficio ex art. 163 c.p. è del tutto immotivato e fondato su di una presunzione arbitrariamente sfavorevole alle ricorrenti.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili per assoluta genericità.

Le ricorrenti vanno condannate singolarmente alle spese del grado; le stesse vanno anche condannate al versamento di somma a favore della Cassa ammende; si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

La doglianza in punto di responsabilità è meramente enunziata, ma non argomentata. Le ricorrenti si limitano ad affermare che, quanto al delitto di tentato furto aggravato, il giudice di secondo grado non ha valutato adeguatamente i fatti, perchè, se ciò avesse fatto, si sarebbe determinato ad assolverle.

Il fatto è che il ricorso non esplicita per qual motivo si sarebbe dovuto determinare tale diverso esito, nè illustra, concretamente quali siano i vizi dai quali sarebbe afflitta la sentenza di secondo grado.

Per quel che attiene alla mancata sospensione condizionale della pena, è da notare che la CdA ha espresso uno sfavorevole giudizio prognostico, sulla base della personalità delle imputate (recidive) e delle modalità della accertata condotta. Anche a proposto di tale capo della sentenza, le censure sono del tutto astratte, limitandosi le ricorrenti a sottoporre a (superficiale) critica lo "strumento" della presunzione, che viceversa, i giudici del merito hanno prudentemente utilizzato, ancorando le loro valutazioni a precisi dati fattuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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