Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10206 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della Sezione 1^ della Corte di Cassazione del 14 ottobre – 5 novembre 2010, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del C. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trani del 26 marzo 2010, con la quale era stata imposta al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere perchè indagato per i reati di tentato omicidio ed altro.

Con il ricorso straordinario il C. ha dedotto l’errore di fatto consistito nella omessa valutazione da parte della Corte di Cassazione di una decisione delle Sezioni Unite in materia di intercettazioni telefoniche sul mancato rilascio alla parte di copie delle intercettazioni su supporti magnetici.

Il ricorso proposto da C.G. è inammissibile perchè, come risulta dalla lettera dell’art. 625 bis c.p.p. e come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il rimedio straordinario è previsto soltanto a favore del condannato.

Ha spiegato la Suprema Corte, infatti, che oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. possono essere soltanto le sentenze di condanna, mentre deve ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione, trattandosi di norma eccezionale, l’estensione del gravame straordinario a decisioni emesse all’interno di procedimenti incidentali (così Cass., Sez. 4, 3 maggio – 8 giugno 2007, n. 22497, CED 237015, in materia di pronuncia della Corte in tema di sequestro preventivo, e Cass., Sez. 2, 19 febbraio – 14 marzo 2008, n. 1741, CED 239743, in tema di ricorso proposto avverso una sentenza che aveva statuito in materia de libertate).

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione dell’art. 625 bis c.p.p..

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art,. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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