Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1558 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano del 17 marzo 1994 il dott. S.W., funzionario con qualifica dirigenziale proveniente dai ruoli del personale della detta Provincia autonoma, veniva nominato segretario generale del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con effetto giuridico dal 20 marzo 1989, data d’insediamento del T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, presso il quale da tale data aveva svolto le funzioni di segretario generale in posizione di comando.

2. Con successivo provvedimento commissariale del 22 giugno 1994 veniva attribuito all’interessato, a far tempo dal 20 marzo 1994 (data di decorrenza economica della nomina a segretario generale), il trattamento economico in misura non deteriore rispetto a quello percepito nell’Amministrazione di provenienza (per un importo totale di lire 52.023.456, percepiti dal ricorrente alla data del 19 marzo 1994 presso l’Amministrazione di provenienza, mentre lo stipendio annuo lordo corrispondente alla qualifica di primo dirigente con una classe nell’Amministrazione di destinazione ammontava a lire 28.042.992), in applicazione dell’art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Tale provvedimento veniva annullato d’ufficio con decreto del Commissario del Governo del 28 marzo 1995, con la motivazione che il controllo di legittimità dovesse essere effettuato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (e non dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano), e il trattamento economico dell’interessato veniva rideterminato nello stipendio annuo lordo di lire 28.042.992, oltre ad assegni e indennità previsti per legge, ma senza l’assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile di lire 23.980.464, riconosciutogli dal decreto commissariale del 22 giugno 1994.

4. Con ricorso n. 467 del 1995 il dott. S.W. impugnava il provvedimento del 28 marzo 1995 dinanzi al T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, proponendo domanda volta in via principale all’accertamento "che al ricorrente compete, a decorrere dal 20.03.1994, lo stipendio annuo lordo di L. 28.042.992 (o quell’altra somma che risulterà di giustizia) corrispondente alla qualifica di primo dirigente con una classe, elevato a L. 29.630.331 con due classi dal 01.031995 (la prossima classe di stipendio maturerà ai fini giuridici il 20.03.1997 ed ai fini economici l’01.03.1997), più L. 23.980.464 (o quell’altra somma che risulterà di giustizia), quale assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, per un totale di L. 53.610.795 (o quell’altra somma che risulterà di giustizia), il tutto ai sensi dell’art. 202 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 e art. 3 co. 57 della L. 24.12.1993, n. 537" (v. così, testualmente, le conclusioni del ricorso in primo grado) e alla pronuncia di correlativa statuizione di condanna.

5. L’adito T.R.G.A., con la sentenza n. 77/1997 di cui in epigrafe, ritenuta l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 202 d.P.R. n. 3/1957, nonché l’assoggettabilità al controllo della Ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano (anziché della Ragioneria centrale) dei provvedimenti adottati dal Commissario del Governo ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"), in accoglimento del ricorso annullava il gravato provvedimento e accertava "che al ricorrente a decorrere dal 20.03.1994, spettano quegli aumenti periodici necessari per assicurare allo stesso uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio da direttore d’ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano a segretario generale della Sezione autonoma del T.R.G.Bolzano, il tutto negli importi indicati in motivazione" (v. così, testualmente, la parte dispositiva dell’impugnata sentenza). Condannava l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa.

6. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente con ricorso n. 8158 del 1997, censurando l’erronea risoluzione delle due questioni di diritto affrontate e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

7. Costituendosi, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

8. Disattesa con ordinanza n. 2399/1997 l’istanza di sospensiva per carenza di periculum, la causa all’udienza pubblica del 7 dicembre 2010 veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e merita accoglimento.

2. La questione centrale dedotta in giudizio e devoluta a questo Collegio si risolve nel quesito, se al ricorrente in primo grado spetti, o meno, il diritto al conseguimento dell’assegno ad personam ex art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 1993, n. 537, in conseguenza del suo passaggio dall’Amministrazione provinciale – dove svolgeva le funzioni di direttore d’ufficio presso l’Intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca (qualifica, dichiarata equipollente con quella di primo dirigente statale con la sentenza di questa Sezione n. 184/1994 del 21 dicembre 1993, intervenuta tra le parti in causa) – al ruolo locale del personale dell’ufficio di segreteria del T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, istituito ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"), e 89 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige"), ricoprendovi le funzioni di segretario generale.

2.1. L’art. 202 del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ( d.P.R. n. 3/1957), disciplinante l’assegno personale, testualmente recita: "Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica". La norma è stata, poi, in parte modificata dall’art. 3, comma 57, legge l. 24 dicembre 1993, n. 537, che ha precisato che l’assegno anzidetto, sempre utile ai fini pensionistici, non è riassorbile e non è rivalutabile.

2.2. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. C.d.S., Ad. Plen. 16 marzo 1992, n. 8; C.d.S., Sez. VI, 4 gennaio 2000, n. 49; C.d.S., Sez. VI, 19 maggio 2003 n. 2682; C.d.S., Sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1490; C.d.S., Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 289; C.d.S., Sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6295; C.d.S., Sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1481; C.d.S., Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 894; C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2010, n. 3647; C.d.S., Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5964; Cass. civ., Sez. lav., 29 marzo 2010, n. 7520; Cass. civ., Sez. lav., n. 17645/2009), da cui non vi è ragione di discostarsi, deve escludersi che la norma costituisca espressione di un principio generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici e ad ogni caso di trasferimento, ma la stessa va interpretata nel senso che la disciplina relativa all’assegno personale, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non (anche) i passaggi nell’ambito di un’amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa, rispondendo invero la norma in esame alla precipua finalità che il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato – inteso come Statoapparato o Statoamministrazione – non comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, e potendosi parlare di trattamento in peius soltanto, confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il "passaggio" ad altra amministrazione statale o ad altra carriera. Sussistono, dunque, limiti soggettivi e oggettivi all’applicabilità della norma, che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità.

Né soccorre il richiamo al successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12 – pure invocato dal ricorrente in primo grado -, che al citato art. 202 si riconnette, e di cui ripete le finalità e limiti, solo aggiungendo il riferimento alle "disposizioni analoghe", ma pur sempre concernenti l’impiego statale, esclusivo destinatario della normativa recata dal decreto.

2.3. Sebbene il principio dell’applicabilità dell’art. 202 d.P.R. n. 3/1957 e succ. mod. ai soli passaggi di carriera tra i plessi burocratici appartenenti allo Statoapparato sia stato temperato, essendosi considerata applicabile la norma anche al passaggio nei ruoli statali di personale appartenente ad enti, diversificati dallo Stato, ma caratterizzati da uno strettissimo collegamento funzionale con esso (v. sul punto, per tutte, C.d.S., Ad. Plen. 16 marzo 1992, n. 8), tale estensione non è plausibilmente invocabile nei confronti di dipendenti provenienti da enti esponenziali delle autonomie locali, che sono espressione di un’autonomia non rapportabile per definizione alle finalità essenziali dello Statoapparato, indipendentemente dal settore di provenienza (nel caso di specie, quello scolastico dell’istruzione secondaria, avendo il dott. W. a far tempo dal 30 giugno 1986, prima del passaggio nei ruoli locali del personale del T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, rivestito le funzioni di direttore d’ufficio presso l’intendenza scolastica tedesca, ufficio scuole medie superiori di lingua tedesca).

Ciò vale, tanto più, per le competenze riservate alla potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, alla quale – per quanto qui interessa – ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono state attribuite la potestà legislativa (ripartita o concorrente) ed amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria. In particolare, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, nella Provincia di Bolzano l’ordinamento scolastico si articola nelle autorità scolastiche identificate nel Sovrintendente (cui è affidata l’amministrazione della scuola italiana e la vigilanza su quelle in lingua tedesca e delle località ladine) e in due Intendenti, competenti ad amministrare rispettivamente le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine. Il comma 9 del citato art. 19 stabilisce, poi, il passaggio del personale amministrativo (del provveditorato agli studi, delle scuole secondarie, degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche), alle dipendenze della Provincia (restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna), la quale, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, a norma degli artt. 8, n. 1), dello Statuto speciale è munita di potestà legislativa primaria e, in forza del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, sancito dall’art. 16 dello Statuto, della correlativa potestà amministrativa. L’inquadramento dell’odierno appellato, prima del passaggio al T.R.G.A., nei ruoli provinciali come direttore di ufficio presso l’Intendenza scolastica competente ad amministrare le scuole in lingua tedesca, non vale dunque a integrare quello stretto collegamento funzionale coi compiti dello Statoapparato, giustificativo di una deroga all’ambito applicativo del citato art. 202.

2.4. Orbene, alla luce di quanto sopra non possono condividersi i due assunti che sorreggono la ratio decidendi della gravata sentenza, ivi enunciati come segue: (i) "…il concetto di "Amministrazioni" cui fa riferimento l’art. 202 del T.U. nr. 3 del 1957 è relativo allo Stato comunità nella sua apparenza decentrata in Regioni, Provincie e Comuni…"; (ii) "L’intendenza scolastica è un ente pubblico e non economico che, nell’ambito dell’autonomia della Porvincia di Bolzano, svolge funzioni per lo Stato. Il relativo personale è legato all’Ente da un rapporto di pubblico impiego. Muovendo dalle considerazioni predette non può escludersi che il personale che transita dalla Provincia di Bolzano – Intendenza scolastica, ha diritto a conservare il trattamento stipendiale in godimento presso l’amministrazione di provenienza, sebbene la prima costituisca un ente provinciale e la parte ricorrente era tramutata in forza di disposizione statutaria in sede di costituzione del T.R.G.A." (v. p. 18 dell’impugnata sentenza).

I due assunti contrastano, invero, con le evidenziate limitazioni oggettive e soggettive che connotano la fattispecie normativa – di natura eccezionale e dunque da interpretare in modo restrittivo – disciplinata dagli artt. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 1993, n. 537, e 12 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079, e succ. mod.

2.5. Né il rinvio, contenuto nell’art. 16 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, alla l. 27 aprile 1982, n. 186 (la norma testualmente statuisce: "Per il funzionamento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano e per lo svolgimento del giudizio innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto esposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971 nr. 1034 e 27 aprile 1982 nr. 186"), può essere esteso alla norma transitoria contenuta nell’art. 52 l. n. 186/1982 cit. (che testualmente recita: "Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l’inquadramento, si applica il disposto di cui all’art. 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni."), in quanto:

– trattasi di norma transitoria specificamente riferita alla legge n. 186/1982 e alle esigenze di copertura dell’organico del personale amministrativo assegnato ai T.A.R. all’epoca esistenti, come tale non estensibile al d.P.R. n. 426/1984, contenente un’autonoma normativa disciplinante la copertura dei posti degli uffici di segreteria del T.R.G.A., anche per il loro primo funzionamento (v. art. 15);

– la norma di rinvio contiene un’espressa clausola di salvezza ("salvo quanto disposto nei precedenti articoli"), nella quale rientrano le disposizioni degli artt. 12 e 15 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, le quali dettano una disciplina specifica del personale degli uffici di segreteria presso il T.R.G.A. (sedi di Trento e di Bolzano), nulla statuendo in ordine ad un’eventuale divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni.

Giova, poi, rimarcare che il diritto all’assegno ad personam ex art. 202 d.P.R. n. 3/1957 e succ. mod. non va confuso col diritto alla conservazione dell’anzianità di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza, di cui l’art. 202 non si occupa – come, invece, sembra adombrato nella memoria di costituzione dell’appellato -, esulando quest’ultimo aspetto dall’oggetto del contendere del presente giudizio.

2.6. Le conclusioni di cui sopra sono, sul piano sistematico, suffragate dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell’art. 8 d. lgs. 20 aprile 1999, n. 161 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione TrentinoAlto Adige recanti modifiche al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente l’istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"), i cui commi 1, 2 e 3 testualmente recitano:

"1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, al 25 giugno 1999; n.d.e.) presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l’ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle relative declaratorie. L’inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, entro 30 gg. dal 25 giugno 1999; n.d.e.) abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all’espletamento delle procedure di mobilità ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l’anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici".

Le citate norme del d.lgs. n. 161/1999, volte a disciplinare l’inquadramento giuridico ed economico del personale amministrativo del T.R.G.A. (sia presso la sede di Trento, sia presso la sede di Bolzano) in posizione comando alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (25 giugno 1999), nella parte in cui prevedono un assegno ad personam – peraltro, riassorbibile – hanno un evidente contenuto innovativo, e non già ricognitivo di una precedente omologa disciplina, in quanto si riferiscono a una cerchia di personale temporalmente individuata ed assolvono evidentemente alla funzione di incentivare il transito del personale impiegatizio, in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 1999), dalle Amministrazioni di provenienza alla pianta organica stabile del personale amministrativo del T.R.G.A., per prevenire una situazione di carenze in organico che diversamente si sarebbero determinata dall’esaurimento dei comandi.

Proprio dalla mancanza di una correlativa disciplina espressa in sede di primo insediamento del T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, discende l’inapplicabilità, analogica e/o estensiva, di normative specifiche transitorie dettate nel contesto di altri provvedimenti legislativi, ma non contenute nel d.P.R. n. 426/1984.

2.7. Per le ragioni sopra esposte, in riforma della gravata sentenza va disattesa la domanda di accertamento della spettanza dell’assegno in esame, proposta dall’odierno appellato.

2.8. Quanto all’azione di annullamento intentata avverso il decreto commissariale di rideterminazione del trattamento economico del ricorrente, in annullamento del precedente decreto del 22 giugno 1994, per carenza di motivazione – pure accolta dal T.R.G.A. -, si osserva che il provvedimento di determinazione (o rideterminazione) dello stipendio del pubblico dipendente non è atto discrezionale, bensì vincolato, e perciò non abbisogna di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle norme di legge che legittimano l’Amministrazione ad adottare la statuizione di quantificazione stipendiale.

In particolare, deve ritenersi ammissibile l’annullamento in autotutela di un atto di amministrativo di determinazione erronea dello stipendio di un pubblico dipendente, atteso che l’interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l’esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo, a prescindere dal rilievo dirimente che nel caso di specie sono passati solo alcuni mesi tra adozione dell’atto erroneo ed emanazione dell’atto di autotutela, sicché l’atto illegittimo giammai poteva aver dato luogo ad una situazione consolidata. Sotto tale aspetto si rileva che (a prescindere dal carattere innovativo o meno delle previsioni di cui all’art. 21nonies l. n. 241/1990), a fronte di atti di inquadramento economico, i quali abbiano determinato (come nel caso di specie) ingiustificati oneri per l’erario, la pur necessaria ponderazione dei vari interessi in gioco non può che concludersi con l’immanente e inevitabile prevalenza dell’interesse pubblico ad una determinazione del trattamento economico conforme alle previsioni normative.

Come, poi, in parte qua correttamente evidenziato dai primi giudici – con statuizione non investita da specifico motivo di gravame, né principale né incidentale -, col ricorso introduttivo, accanto all’azione di annullamento, è stata fatta valere, in via di accertamento e di condanna, una pretesa a contenuto patrimoniale avente consistenza di diritto soggettivo, sicché i relativi atti, quale quello qui impugnato, non hanno carattere autoritativo, ma si atteggiano come attuativi/ricognitivi di un’obbligazione regolata ex lege. Ne consegue, per un verso, che il fulcro del thema decidendum consiste unicamente nello stabilire la spettanza in sé della pretesa patrimoniale azionata in giudizio e, per altro verso, che il giudizio sull'(il)legittimità dell’atto determinativo della pretesa economica è legato in modo biunivoco all’esito del giudizio di (in)fondatezza della pretesa azionata in giudizio, sicché, accertata l’infondatezza di quest’ultima, per necessità logica ne deriva l’illegittimità del relativo atto determinativo e s’impone l’acclaramento della legittimità dell’atto (vincolato) di rideterminazione del trattamento economico operato dall’Ammininistrazione, irrilevante divenendo il dedotto vizio di motivazione.

3. Parimenti irrilevante ai fini della decisione – come correttamente osservato dall’Amministrazione appellante – è la questione (che, peraltro, non può formare oggetto di autonoma azione di accertamento, quale quella esperita dal ricorrente in primo grado) relativa all’individuazione del competente organo di controllo nella Ragioneria centrale dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure nella Ragioneria provinciale di Bolzano, non incidendo la risoluzione della questione in esame sulle determinazioni vincolate dell’Amministrazione attiva competente ad emettere il provvedimento di inquadramento economico – che resta il Commissario del Governo -, e difettando dunque un correlativo interesse autonomo, concreto e attuale a ricorrere in capo all’odierno appellato, poiché, versandosi in materia di attività vincolata, una rinnovazione del controllo da parte di diverso organo non potrebbe che portare ad una conferma della determinazione in ipotesi viziata sotto il profilo formale, per l’inevitabile adozione di un nuovo provvedimento con identico contenuto.

Giova, al riguardo, ad ogni modo rilevare, che la questione dell’individuazione dell’organo competente per il controllo amministrativocontabile deve ritenersi comunque superata dalla successiva evoluzione legislativa, la quale – con norma da ritenersi ricognitiva del sistema – ha definitivamente chiarito che i provvedimenti relativi al personale del ruolo locale, istituito per il personale dell’ufficio della Sezione autonoma di Bolzano del T.R.G.A. ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, "sono emanati dal Commissario del Governo per la provincai di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano" (v. il nuovo comma 5 del citato art. 12, introdotto dall’art. 5, comma 3, d. lgs. 20 aprile 1999, n. 161), a specificazione della norma generale contenuta nell’art. 24, comma 3, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e introdotta dall’art. 20 d. lgs. 9 settembre 1997, n. 354 – pure da ritenersi di natura ricognitiva -, secondo cui i controlli preventivi sui provvedimenti del Commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano in materia di personale civile delle amministrazioni dello Stato appartenente ai ruoli locali "sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa".

4. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del doppio grado intreramente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado ai sensi di cui in motivazione; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *