Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10205 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre avverso l’ordinanza in data 6.12.10 del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato il decreto di sequestro preventivo della licenza comunale n. (OMISSIS) per l’esercizio del servizio di taxi emesso dal G.u.p. del Tribunale di Roma il 17.11.10 nei confronti di S.D. in relazione ai reati di falso in atto pubblico e truffa ai danni del Comune.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per avere i giudici erroneamente ritenuto spettare al terzo, estraneo al reato che ha determinato il sequestro, l’onere di dimostrare la sua estraneità e l’inesistenza di relazioni di collegamento con l’indagata.

Nella specie – lamenta la difesa – il tribunale del riesame si era limitato all’assunto che il G. era il convivente della S., imputata del reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventivo, ma ciò non poteva avallare concretamente l’ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, considerando che era stato rappresentato che il G. aveva acquisito la licenza taxi n. (OMISSIS) non direttamente dalla S., ma a seguito di nuova autorizzazione n. (OMISSIS) rilasciata dal Comune di Roma dopo aver accertato il possesso da parte del predetto di tutti i requisiti di legge.

Osserva la Corte che il ricorso appare infondato.

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenga – e quindi anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Nella specie, i giudici del riesame, con motivazione congrua ed immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevato come nei confronti di S.D. sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 483, 48 e 479 c.p.;

artt. 48, 479 e 640 cpv. c.p., per avere cioè la predetta ottenuto la licenza per il servizio di taxi mediante false dichiarazioni che, viziando la procedura di gara, avevano indotto in errore i funzionari comunali addetti al suo rilascio, hanno evidenziato come la S. avesse sei mesi dopo il suo conseguimento trasferito la licenza al G., suo convivente e presso cui infatti era avvenuto il relativo sequestro, permettendogli così di protrarre le conseguenze del reato, consentendo in tal modo l’esercizio di attività di conducente di taxi in base ad un titolo abilitativo rilasciato su falsi presupposti ed illegittimamente ottenuto. Nè – osserva conclusivamente questa Corte – può farsi questione, in questa sede, di una asserita autonomia del titolo abilitativo conseguito dallo G. rispetto alla licenza oggetto della misura cautelare reale, dal momento che l’autorizzazione n. (OMISSIS) risulta avere per oggetto proprio il "Trasferimento della licenza n. (OMISSIS) per atto tra vivi" e con essa si subordina il mantenimento in capo al G. della titolarità della licenza, trasferitagli da S. D. (titolare della stessa dal 12.10.07), "al permanere del possesso dei requisiti di legge", da ciò conseguendone il carattere derivativo della licenza stessa e non certo originario, come invece preteso dal ricorrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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