Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10204 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Napoli, con provvedimento del 9 novembre 2010, ravvisando sia l’esistenza del fumus commissi delicti sia le esigenze cautelari, ha rigettato l’istanza di D.G. intesa ad ottenere la restituzione di un capannone e degli attrezzi ivi rinvenuti posti sotto sequestro probatorio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, che aveva ravvisato nei fatti le ipotesi di reato di cui agli artt. 473 e 474 ter c.p..

Con il ricorso per cassazione D.G. deduceva la violazione dell’art. 311 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto assoluto di motivazione, non essendovi elementi per ritenere che si trattasse di una fabbrica clandestina di fitosanitari.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D.G. non sono proponibili in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondati. Bisogna in primo luogo chiarire che i riferimenti normativi non appaiono corretti nel senso che l’art. 311 c.p.p., richiamato dal ricorrente, disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali.

Per il sequestro probatorio, disposto ai sensi degli artt. 253 e seg. c.p.p., il riesame è disciplinato dall’art. 257 c.p.p., che richiama l’art. 324 c.p.p..

Pertanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di riesame in materia di misure cautelari reali è disciplinato dall’art. 325 c.p.p., che al comma 1 consente detto ricorso soltanto per violazione di legge.

Da ciò consegue che con tale mezzo di impugnazione non è consentito dedurre il vizio di motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) perchè nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) (SS.UU. 28 gennaio – 13 febbraio 2004, n. 5876, Ferazzi, CED 226710, e, più recentemente, Cass., Sez. 6, 21 gennaio – 20 febbraio 2009, n. 7472, CED 242916).

Pur volendo prescindere dalla mancata precisa deduzione del vizio, va detto che nel caso di specie non è ravvisabile nè mancanza assoluta di motivazione nè motivazione apparente perchè il Tribunale del riesame ha spiegato che sussisteva il fumus commissi delicti, tenuto conto degli strumenti rinvenuti e sequestrati, che lasciavano supporre che nel capannone sequestrato si stessero realizzando prodotti fitosanitari ai quali venivano apposte etichette contraffatte, e le esigenze cautelari consistenti nella necessità di disporre indagini adeguate al fine di accertare la possibile nocività dei prodotti realizzati.

E’ appena il caso di notare che in materia di misure cautelari reali non è necessaria la gravita indiziaria richiesta dall’art. 273 c.p.p. per la emissione di misure cautelari personali, essendo sufficiente che siano configurabili le ipotesi criminose ascritte all’indagato, tenuto conto degli elementi concreti rinvenuti, cosa pacificamente esistente nel caso di specie, essendo stati rinvenuti fusti ripieni di prodotti fitosanitari, etichette contraffatte, linea di riempimento ed etichettatura, nastro trasportatore, flaconi già riempiti ecc. ecc..

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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