Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1556 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso alla Corte d’appello di Palermo, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la parte odierna ricorrente chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con il decreto epigrafato, condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro diecimila, con interessi legali nei termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie. La pronuncia passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

2- Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Successivamente alla proposizione del ricorso, con nota n.92202 del 4.8.2010 (in atti), il Ministero ha comunicato di aver autorizzato il pagamento della somma dovuta, indicando gli estremi del relativo decreto, sicchè parte ricorrente, con atto depositato 1l 12.11.2010, chiedeva a questo giudice di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.

4.- Considerata la natura sattisfattiva del comportamento del Ministero, occorre pertanto dichiarare la cessata materia del contendere e provvedere in merito alle spese del giudizio instaurato. Quest’ultime, atteso che l’amministrazione ha provveduto soltanto successivamente all’esercizio dell’azione per l’esecuzione, debbono essere riconosciute e poste a carico del Ministero intimato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

1- dichiara cessata la materia del contendere;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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