Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1555 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. V.F., militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, esponeva di aver riportato, con riguardo al procedimento per la promozione al grado di appuntato scelto (per l’anno 1995), un giudizio di non idoneità alla promozione del seguente tenore: "per aver evidenziato carenti qualità di carattere e comportamentali, incorrendo in mancanze perseguite disciplinarmente e per aver operato, in un determinato periodo, con poco impegno fornendo rendimento insoddisfacente. Non offre sufficienti garanzie di poter ben assolvere le funzioni del grado superiore" (determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 197456/A21 del 26 marzo 1997).

Col predetto ricorso il sig. F., esponeva altresì di essere stato ammesso al corso per il conferimento della qualifica di UPG e per il conseguente inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti con attribuzione della qualifica di vicebrigadiere) e di essere stato inserito tra gli idonei al termine del corso nell’aprile 1996; tuttavia la sua posizione rimaneva sospesa a causa di un procedimento penale all’epoca ancora pendente ed a seguito del quale l’esponente risultava assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Con la nota n. 180/1011996 del Comando Regione Puglia, in conseguenza del giudizio di inidoneità, comunicava poi all’interessato il non conferimento della qualifica di UPG, il non inquadramento nei ruoli dei sovrintendenti e la non attribuzione del grado di vicebrigadiere.

Il ricorrente, col predetto gravame, impugnava il giudizio di inidoneità, la citata nota 10.1.1996, nonché la nota n. 1130 dell’11 aprile 1996 recante l’elenco degli idonei al conferimento della qualifica di UPG, nella parte non ricomprendente il proprio nominativo.

A sostegno dell’impugnativa si deducevano la violazione della legge 21 giugno 1934 n. 1093, della legge 19 ottobre 1961 n. 1168, della legge n. 53 del 1989, del D.Lgs. n. 198 del 1995, della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere. Assumeva innanzitutto il ricorrente che, stante l’intervenuta conclusione del procedimento penale con formula assolutoria piena per non avere commesso il fatto, il gravato giudizio sarebbe basato su presupposti erronei, non potendo lo stesso trovare adeguata giustificazione nemmeno nella inflizione di due sanzioni disciplinari;

– quest’ultime, oltre ad essere state ingiustamente comminate, non avrebbero potuto tradursi in un peggioramento delle qualità di carattere e di comportamento, né incidere sul rendimento offerto.

Il ricorrente denunciava, infine, la mancata acquisizione del previo parere della Commissione per la valutazione e l’avanzamento dei sottufficiali.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso; di qui l’appello proposto dal F. ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione notificataria dell’appello, resistendo al gravame e richiamando le difese già svolte in prime cure.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- Si controverte della legittimità di un giudizio di non idoneità (riportato in fatto) espresso, nei riguardi del militare odierno appellante, relativamente alla promozione al grado superiore di appuntato scelto.

2.- L’appellante, dopo aver premesso che a suo avviso il contestato giudizio è stato formulato unicamente sulla base dell’episodio oggetto del citato procedimento penale, argomenta in sintesi che il giudizio stesso, e la sentenza che lo ha confermato, hanno errato nel non tenere conto dell’assoluzione per non aver commesso il fatto e che il ricorrente, nei numerosi anni di servizio pregresso, ha riportato precedenti favorevoli, avendo positivamente adempiuto ai propri doveri d’istituto; sul punto il ricorrente fa quindi riferimento alla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come una isolata circostanza negativa non possa legittimare un giudizio di inidoneità all’avanzamento, ove sussistano precedenti di carriera costantemente positivi.

3.- L’appello è infondato.

Nella fattispecie la Sezione ritiene di dover condividere la valutazione espressa dai primi giudici, ove essi hanno ritenuto: "il gravato giudizio di non idoneità……. trova riscontro e conosce il proprio fondamento nella documentazione caratteristica del ricorrente relativa al periodo di interesse. Ed invero, nello specchio valutativo n. 17 relativo all’anno 1995, al ricorrente viene attribuita la qualifica di inferiore alla media, mentre il giudizio del compilatore evidenzia che il ricorrente "si è applicato con poco senso della responsabilità fornendo risultati di mediocre livello’". Il TAR ha anche sottolineato che "Il giudizio del revisore si esprime nel senso che il ricorrente "ha operato con scarsa consapevolezza del ruolo, superficialità e leggerezza. Il rendimento espresso è stato deludente’.

In disparte anche il principio di insindacabilità del giudizio ampiamente discrezionale di cui si tratta (che infatti non viene qui esaminato nel suo contenuto), il Collegio deve confermare che gli elementi emersi nel giudizio di primo grado non permettono di affermare che l’episodio oggetto del processo penale (quand’anche fosse stato preso in considerazione) non fosse affiancato da altri elementi negativi in merito alla posizione dell’appellante; quest’ultimi, che peraltro sono ben anteriori alla sentenza penale di proscioglimento, sono infatti ben rappresentati dalla qualifica conseguita al disotto della media, fattore già autonomamente sufficiente a determinare l’inidoneità all’avanzamento.

La considerazione testè svolta permette inoltre di ribadire l’assoluta estraneità alla questione controversa (parimenti affermata dal TAR) dall’avvenuta assoluzione del ricorrente con formula piena per non aver commesso il fatto oggetto del processo penale nel 1995 e della lievità ed ingiustizia delle sanzioni disciplinari riportate; correttamente, infatti, i primi giudici proseguono rilevando che il contestato giudizio "non si fonda……… sulla vicenda penale che ha colpito il ricorrente…………. ma esclusivamente sulla documentazione caratteristica riferita al periodo di interesse che, come accennato, costituisce idoneo fondamento delle valutazioni nel gravato provvedimento riportate e non è stata tempestivamente impugnata".

Pertanto il Collegio deve rilevare che la presenza di elementi negativi sulla posizione dell’interessato non permetteva di far riferimento alla giurisprudenza invocata (Cons. di Stato, sez. III, n. 335/2002) che ha affermato come una isolata circostanza negativa non può legittimare un giudizio di inidoneità all’avanzamento, ove sussistano precedenti di carriera costantemente positivi.

Sono infine estranei anche i rilievi svolti dall’appellante con riferimento ad elementi positivi emersi in periodi precedenti a quello di interesse, venendo in rilievo un giudizio di idoneità riferito alla sola promozione per l’anno 1995.

4- Conclusivamente, per le ragioni sin qui illustrate, l’appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.

4.1.- La regolazione delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro tremila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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