Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A., sorpreso ai Carabinieri in possesso di una banconota di L. 100.000 falsa custodita nel portafoglio, veniva condannato in entrambi i gradi di merito alla pena ritenuta di giustizia per la violazione dell’art. 455 c.p..

Il B. aveva sostenuto di avere ricevuto in buona fede la banconota da un suo cliente, del quale non aveva riferito il nome, e di avere intenzione di restituirla allo stesso ove mai lo avesse incontrato – "se un giorno incontravo questa persona gliela volevo restituire".

Con il ricorso per cassazione il B. deduceva:

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 530 c.p.p. nonchè degli artt. 453 e 457 c.p., perchè aveva ricevuto la banconota da un cliente e si era accorto in ritardo che era falsa ed aveva intenzione di restituire la stessa a chi gliela aveva consegnata. Il ricorrente censurava la motivazione del provvedimento impugnato.

2) la violazione dell’art. 457 c.p. per avere ricevuto la banconota in discussione in buona fede.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.A. non sono fondati. Le circostanze del fatto, così come ricostruite dai giudici di merito e in sostanza non contestate dal ricorrente consentono di ritenere la sussistenza del delitto contestato.

Il B., infatti, ha riferito di avere ricevuto la banconota da un cliente, ma non ha riferito agli inquirenti il nome del sospettato, cosicchè è pienamente legittima e fondata la convinzione di giudici di merito che la circostanza dedotta a difesa – ricevimento in buona fede della banconota – sia priva di fondamento, trattandosi di una mera affermazione.

Del resto anche nel ricorso il B. è rimasto nel vago, non precisando da chi avesse ricevuto la banconota, ma sostenendo di aspettare di incontrare il sospettato per restituire le L. 100.000 false.

Il B., inoltre, deteneva nel portafoglio soltanto la banconota incriminata, circostanza che induce a ritenere che la stessa fosse pronta per essere spesa, apparendo del tutto inverosimile che si circoli senza banconote autentiche pronte per essere utilizzate.

Ha affermato il ricorrente, come si è già notato, di volere restituire la moneta all’ignoto dal quale la aveva ricevuta e, quindi, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la moneta era detenuta dall’imputato per essere data a persona da individuare, e, quindi, per essere messa in circolazione, condotta che integra certamente il delitto di cui all’art. 455 c.p. contestato.

E’, infine, appena il caso di osservare che, secondo la giurisprudenza, è proprio da elementi sintomatici emergenti dalla condotta che il giudice può desumere la esistenza della intenzione dell’agente di mettere in circolazione la banconota falsa.

In conclusione vanno rigettati entrambi i motivi di ricorso ed il ricorrente va condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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