Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-03-2011, n. 1544 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da A.T. avverso il provvedimento di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio ATER; disposto per il superamento del limite di patrimonio (rendita catastale);

Ritenuto che il ricorso in appello proposto da A.T. deve essere accolto, in quanto:

a) il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto che il limite di patrimonio fosse stato superato a seguito dell’acquisita proprietà del 50 % di un immobile, ricevuto in via ereditaria;

b) il Tar ha (erroneamente) considerato ininfluente la rinuncia all’eredità perché intervenuta solo in data 25.1.2010 a distanza di oltre sei anni dal decesso della madre del ricorrente e quando il comune aveva già avviato il procedimento di decadenza;

c) ai sensi dell’art. 521 c.c. la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo e, in assenza di formale accettazione, il chiamato non assume la qualità di erede ad eccezione del caso del chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni, disciplinato dall’art. 485 c.c. (sulla irrevocabilità dell’acquisto della qualità di erede in tal caso, v. Cass. Civ., III, n. 4845/03);

d) il comune non ha esercitato il potere di dichiarare la decadenza sulla base del presupposto dell’assunzione della qualità di erede in capo al ricorrente in quanto chiamato all’eredità nel possesso dei beni decorso il termine di cui all’art. 485 c.c. (né è stata dimostrata in giudizio la sussistenza di tale presupposto);

e) la tesi del comune fondata solamente sull’irrilevanza della rinuncia all’eredità non è, quindi, coerente con il carattere retroattivo della rinuncia e non è idonea a giustificare il provvedimento di decadenza, in assenza di accertamenti sul possesso dei beni in capo al chiamato all’eredità ed esulando dall’oggetto del giudizio ogni questione inerente la asserita titolarità di usufrutto, uso o abitazione, dedotta con la memoria di appello dal comune;

Ritenuto che alla soccombenza seguono le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, annullando il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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