Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10176 Prova illegittima Testimoni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.G. ricorre avverso la sentenza 10.11.09 della Corte di appello di Catania che ha confermato quella, in data 22.2.08, del Tribunale di Modica con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 400,00 di multa – dichiarata interamente condonata – per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 594 e 585 c.p..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere i giudici fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni della p.o. L.T.C., avendo ritenuto che nei suoi confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile, essendo invece pendente contro il L.T. un procedimento penale per il medesimo reato di lesioni personali e per fatti avvenuti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, sulla base della querela sporta da O.G., procedimento che alla data della deposizione resa da L.T. era ancora in fase di indagini preliminari e che attualmente era in fase dibattimentale.

Le dichiarazioni di L.T., inutilizzabili, costituivano l’unica prova a carico dell’ O. – evidenzia la difesa – in quanto gli ufficiali di p.g. erano intervenuti sul luogo dei fatti dopo che gli stessi si erano verificati ed il referto medico relativo alle lesioni subite dal L.T. evidenziava solo un’abrasione cutanea superficiale latero-cervicale bilaterale ed una riferita contusione al braccio destro, così smentendo la versione del querelante di aver subito un tentativo di soffocamento con una spranga di ferro, peraltro mai ritrovata. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Le dichiarazioni di L.T., parte offesa nel presente procedimento, sono state assunte, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, senza le garanzie di cui all’art. 197 bis c.p., comma 2, bensì nella forma della testimonianza ai sensi dell’art. 197 c.p., benchè nei suoi confronti non fosse stata emessa alcuna sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 197 bis c.p., comma 1, ma pendesse invece il procedimento a suo carico, per il reato di lesioni, scaturito dalla querela nei suoi confronti presentata dall’odierno ricorrente O.G. in relazione agli stessi fatti per cui l’ O. è attualmente imputato.

In tale situazione, pertanto, le dichiarazioni del L.T. non potevano essere utilizzate, dal momento che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (sent. 17 dicembre 2009, n. 12067) che il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta assistita, ciò che non è avvenuto nella specie.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania perchè valuti, alla luce del compendio probatorio acquisito, se sussistano – una volta espunte dal processo le dichiarazioni rese dal L.T. – altri elementi a carico di O.G. dotati di per sè di efficacia probatoria ai fini di ritenere la colpevolezza del predetto in ordine all’ipotesi delittuosa contestatagli, valutazione che non può essere fatta in questa sede ove non è possibile procedere alla c.d. prova di resistenza non contenendo la sentenza impugnata una compiuta analisi del compendio probatorio acquisito, dal momento che si limita ad affermare "l’insorgenza del diverbio del 7.11.2004 tra l’imputata e L.T.C. …contornato dalle espressioni ingiuriose riportate in rubrica", senza alcun accenno peraltro al reato di lesioni personali.
P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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