Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-03-2011, n. 1541 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla originaria aggiudicataria avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha rideterminato la soglia di anomalia a seguito di alcune disposte esclusioni;

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto, in quanto:

a) le stazioni appaltanti ben possono sottoporre a verifica dei requisiti un numero di offerte superiore al 10 %, ma tale verifica deve avvenire prima della valutazione delle offerte; dopo tale momento, l’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 consente la verifica dei requisiti solo per il primo e secondo classificato;

b) il suddetto principio deve essere esteso alla verifica di ogni tipologia di requisito di ammissione, al fine di non consentire all’amministrazione di assumere decisioni discrezionali (se procedere o meno ad una ulteriore verifica) dopo aver conosciuto l’esito della gara;

c) nel caso di specie, la verifica che ha condotto a nuove esclusioni e alla rideterminazione della soglia di anomalia è (illegittimamente) avvenuta dopo la valutazione delle offerte e l’individuazione dell’aggiudicatario;

Ritenuto, quindi, di condividere i principi affermati dal Tar con conseguente reiezione dell’appello e compensazione delle spese di giudizio in ragione della novità della questione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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