Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1550 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avvocato M.A. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha respinto i ricorsi proposti per ottenere l’esibizione dei documenti contenuti nel suo fascicolo personale, ed in particolare dei messaggi di posta elettronica scambiati tra alcuni componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, chiamato ad esprimersi in merito al procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti con deliberazione del 12 aprile 2010.

Come ha rilevato il Consiglio intimato nell’atto di costituzione in giudizio, l’appello è irricevibile, in quanto depositato oltre il termine dimidiato stabilito dall’art. 87 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Tale disposizione comporta l’onere di deposito dell’appello entro quindici giorni dalla data dell’ultima notificazione, nella specie perfezionata in data 11 novembre 2010: ne consegue la tardività del deposito, avvenuto il 3 dicembre 2010, non potendo trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini proposta dall’appellante nell’imminenza dell’odierna camera di consiglio.

Questa istanza, infatti, non riferisce circostanze in base alle quali possa essere riconosciuta la scusabilità dell’errore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice della giustizia amministrativa, che richiede, a tali fini, la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Quanto addotto dall’appellante a giustificazione del ritardo (tardiva restituzione, da parte dell’Ufficio incaricato, dell’originale dell’atto di appello con l’attestazione dell’avvenuta notifica e tardiva consegna della raccomandata al destinatario della notificazione) non costituiscono eventi definibili in termini di caso fortuito o forza maggiore, ed anzi non sono neppure riconoscibili quali elementi di errore, essendo stato il ritardo determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell’interessato, di tal ché il relativo rischio grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo stesso sia imputabile a terzi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1; V, 7 maggio 2008, n. 2094).

In conclusione, l’appello è irricevibile, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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