Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1549 Beni di interesse storico, artistico e ambientale prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 4868 del 26 luglio 2010 (che, in riforma della gravata sentenza del TAR per la Puglia, ha accolto il ricorso di primo grado), questa Sezione del Consiglio di Stato ha annullato per insufficiente motivazione gli atti con cui il Comune di Corato ha esercitato la prelazione sull’immobile sito al largo Plebiscito n. 29 (e, in particolare, la delibera consiliare n. 4 del 1° marzo 2007 e la delibera consiliare n. 9 del 13 marzo 2007).

2. Con il ricorso in ottemperanza in esame, nonché con i motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2011, il signor G.R. ha impugnato gli atti (nota n. 32497 del 22 ottobre 2010 e la successiva delibera del consiglio comunale n. 68 del 16 dicembre 2010) con i quali il Comune ha riavviato il procedimento per una nuova manifestazione di interesse all’esercizio della prelazione.

Il ricorrente ha dedotto che tali atti sarebbero elusivi del giudicato, posto che, una volta annullati gli atti espressivi della volontà di esercitare la prelazione immobiliare, il relativo potere non potrebbe più essere esercitato, per effetto della scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per tale esercizio (v. il termine di due mesi, previsto dall’art. 62 del Codice approvato col d.lgs. n. 42 del 2004).

3. Ritiene la Sezione che le articolate censure del ricorrente, così sintetizzate, vadano respinte.

In base ai principi generali riguardanti gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo, l’annullamento giurisdizionale di un atto, tempestivamente emanato entro il prescritto termine perentorio, comporta che – salvi i casi espressamente previsti dalla legge – ben può l’Amministrazione esercitare nuovamente il suo potere emendando l’atto dai vizi che ne hanno determinato l’annullamento.

Ciò è stato affermato dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale:

– l’annullamento in sede giurisdizionale del tempestivo atto statale, di annullamento di una autorizzazione paesaggistica, consente all’autorità statale di ripronunciarsi, entro il rinnovato termine perentorio previsto dalla legge (Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001, n. 9);

– l’annullamento in sede giurisdizionale del tempestivo diniego di permesso di costruire, impone al Comune di riesaminare l’originaria istanza va riesaminata (sulla base delle statuizioni del giudice), anche quando l’ordinamento preveda ipotesi di silenzio assenso;

– l’annullamento in sede giurisdizionale del tempestivo provvedimento disciplinare, pur in assenza di una norma espressa (poi enunciata in termini generali con l’art. 119 del testo unico n. 3 del 1957), consente il riesercizio del potere di concludere il procedimento (v. Sez. IV, 31 dicembre 1906, ric. Priolo; Sez. IV, 1 dicembre 1936, n. 506; Ad. gen., 27 agosto 1940, n. 314; Sez. IV, 7 dicembre 1937, n. 502; Sez. IV, 25 marzo 1936, n. 130; Sez. IV. 13 settembre 1929, n. 504; Sez. IV, 12 aprile 1929, n. 201).

Tale principio generale può essere derogato da specifiche disposizioni che precludano il riesercizio del potere (v. l’art. 133 del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000), ma tali disposizioni – per la loro natura eccezionale – non sono suscettibili di applicazione analogica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9887 del 2010, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Corato e in euro 1.500 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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