Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.A. e R.F. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha respinto l’appello da essi proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Ministero della Difesa, di C. D. e di R.C., in relazione ai danni da essi subiti a causa dello scoppio, avvenuto in (OMISSIS), di un ordigno esplosivo.

Resistono con distinti controricorsi C.D., la Fondiaria SAI S.p.A., assicuratrice del C. e chiamata in causa in primo grado, ed il Ministero della Difesa, che propone anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

R.C. non si è costituito.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

I ricorrenti pretendono infatti di assolvere il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti testualmente, senza che ad essa venga fatta seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione, con ciò di fatto rinviando, in violazione del principio di autosufficienza, agli atti di causa (Cass. ord. 20385/09, SSUU ord. 19255/10).

3.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero della Difesa.

4.- Appare equo disporre la compensazione delle spese, non ravvisandosi ragioni per escludere in questo giudizio di legittimità i giusti motivi che hanno indotto i giudici di merito alla compensazione delle spese e che non sono stati oggetto di impugnazione.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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