Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.N., sedicente, è stato condannato in entrambi i gradi di merito -sentenze emesse con il rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Imola, il 27 novembre 2008 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 10 luglio 2009 – per il delitto di furto pluriaggravato – violazione dell’art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 11 bis – perchè, in concorso con B.S., che definiva la sua posizione con l’applicazione di una pena concordata ex art. 444 c.p.p., si introduceva, da clandestino, nella abitazione di U.I. impossessandosi di alcuni gioielli, di danaro e di una torcia elettrica.

In ordine alla aggravante della clandestinità, la Corte di merito, nel rispondere alla osservazione dell’appellante che aveva sostenuto di non essersi potuto allontanare dal territorio dello Stato perchè sottoposto a misura cautelare, ne riteneva la sussistenza considerando che il presupposto di tale aggravante non risiede nella permanenza volontariamente protratta sul territorio nazionale, bensì nella qualità soggettiva di clandestino privo di permesso di soggiorno del soggetto agente.

Con il ricorso per cassazione C.N. deduceva la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 61 c.p., n. 11 bis perchè la sottoposizione a misura cautelare di natura coercitiva non gli aveva consentito di porre fine alla condizione di illegittima permanenza sul territorio dello Stato italiano.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da C.N. sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Con sentenza n. 249 in data 8 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, cosicchè l’aggravante in essa prevista non può essere posta a carico dell’imputato.

Deve conseguentemente procedersi ad un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche riconosciute e la aggravante residua della effrazione della serratura della abitazione dell’ U. ed alla rideterminazione della pena.

La definizione del nuovo trattamento sanzionatorio, che richiede un evidente giudizio di merito, deve essere demandata ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio di comparazione della circostanze e per la rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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