Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1548 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso il Consorzio stabile A. s.c.a.r.l. chiede la revocazione della decisione con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto da T. s.r.l., ha annullato la sentenza del giudice di primo grado, recante annullamento del provvedimento di esclusione del Consorzio stabile A. s.c.a.r.l. dalla procedura di gara indetta dal Comune di Stresa per l’affidamento di un appalto integrato, a corpo, relativo all’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento del porto turistico.

Giova considerare che alla gara indicata hanno partecipato, in uno al Consorzio ricorrente e a T. s.r.l., l’Impresa G.C.G. s.p.a.

I provvedimenti di esclusione dall’Amministrazione adottati in danno del Consorzio e dell’Impresa G.C.G. s.p.a. sono stati annullati, con due distinte sentenze (nn. 3704 e 3717 del 21 settembre 2009), dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in esecuzione delle quali l’Amministrazione ha riesaminato i ribassi offerti in gara dai due concorrenti riammessi.

Nella graduatoria così redatta:

o il Consorzio si è collocato al primo posto;

o l’Impresa G.C.G. s.p.a. al secondo;

o il Raggruppamento Temporaneo di imprese T. al terzo.

Con due distinti appelli (nn. 3666 del 2010 avverso la sentenza n. 3717 del 2009 e 3667 avverso la sentenza n. 3704 del 2009), T. s.r.l. ha impugnato le due sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, come chiarito recanti annullamento dei due provvedimenti di esclusione in danno del Consorzio e dell’Impresa G.C.G. s.p.a.

Con sentenza n. 7608 del 22 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso n. 3666 del 2010 proposto da T. s.r.l. avverso la sentenza n. 3717 del 2009, così confermando la riammissione in gara dell’Impresa G.C.G. s.p.a., come osservato collocata seconda in graduatoria.

Con distinta sentenza n. 7609 del 22 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso n. 3667 del 2010 proposto da T. s.r.l. avverso la sentenza n. 3717 del 2009, così annullando la sentenza del Tribunale amministrativo per il Piemonte implicante riammissione in gara del Consorzio, collocatosi primo in graduatoria ma, all’esito del giudizio di appello, escluso dalla gara.

Ebbene, a fondamento del proposto ricorso per revocazione il Consorzio deduce che il Consiglio di Stato sarebbe in corso in errore di fatto laddove, nel disattendere specifica eccezione di inammissibilità del gravame proposto da T. s.r.l. avverso la sentenza n. 3717 del 2009, non avrebbe tenuto conto del difetto di interesse della stessa T. s.r.l. alla decisione, in quanto collocatasi terza in graduatoria, in posizione comunque successiva rispetto non solo al Consorzio ma anche all’Impresa G.C.G. s.p.a., la cui riammissione in gara, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha confermato respingendo, con la citata sentenza n. 7608 del 22 ottobre 2010, il ricorso n. 3666 del 2010.

All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Giova considerare che nella sentenza di cui si chiede la revocazione si dà atto che "Nella memoria depositata dal Consorzio A. s.c.a.r.l. si eccepisce la inammissibilità dell’appello per carenza di interesse poiché, a seguito della intervenuta riammissione alla gara di due concorrenti, lo stesso Consorzio A. e la Impresa G.C.G. s.p.a., l’offerta della T. s.r.l. risulta classificata terza, non avendo quest’ultima, perciò, interesse a coltivare l’impugnazione a meno che non sia riformata in appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per la quale è stata riammessa la Impresa G.".

Lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione, disattende esplicitamente l’eccezione perché "basata su eventi ipotetici attinenti ad altro giudizio".

Ebbene, il Collegio non può non considerare che la questione della sussistenza o meno dell’interesse di T..s.r.l. alla definizione del ricorso deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione ha costituito oggetto di espresso apprezzamento.

Nella decisione, invero, il Consiglio di Stato si dà espressamente carico di disattendere l’eccezione osservando che la stessa poggia su un evento -costituito dalla conferma "giurisdizionale" della riammissione in gara dell’Impresa G.C.G. s.p.a.- ancora "ipotetico" nel momento in cui la definizione del ricorso n. 7609 del 2010 è intervenuta, in quanto oggetto di "altro giudizio" di appello (quello avverso la sentenza n. 7608 del 22 ottobre 2010), evidentemente non ancora definito.

Si tratta di apprezzamento non affetto, ad avviso del Collegio, da alcun errore di fatto, certo non desumibile dalla circostanza della sola assegnazione alla sentenza che ha definito l’appello relativo alla vicenda dell’esclusione dell’Impresa G.C.G. s.p.a. di un numero progressivo precedente rispetto a quello della sentenza di cui si chiede la revocazione.

Scontato osservare, invero, che ad assumere rilevanza è il momento in cui la decisione è stata formata, non già quello in cui la stessa risulta pubblicata.

Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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