Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-03-2011, n. 10169 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, in data 22 dicembre 2005 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze- sez. dist. di Empoli – in data 23 novembre 2004 con la quale, B.M. è stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai reati di ingiuria e minacce, in danno di G.P., fatto commesso il (OMISSIS). Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte il 4 settembre 2010.

Deduce la totale assenza, anche grafica, della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre invero prendere le mosse dal rilievo, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la totale omissione della motivazione non determina l’inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003 Ud. (dep. 25/02/2004) Rv. 228745), ovvero, deve aggiungersi, se non impugnato validamente. E’ stato anche posto in risalto, da un condivisibile orientamento di questa stessa Corte, che, in tema d’impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con cui si denunci la nullità di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all’impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell’illegittimità della decisione ovvero dell’indicazione del vantaggio pratico perseguito con l’annullamento della medesima. (Sez. 3, Sentenza n. 46201 del 14/10/2008 Ud. (dep. 16/12/2008) Rv. 241786).

Nella specie assume dunque valore decisivo, nella prospettiva della inammissibilità del ricorso, il rilievo che il ricorrente non ha minimamente indicato le ragioni per le quali il denunciato difetto di motivazione atterrebbe ad una sentenza ingiusta e, in quanto tale, da riformare.

Non secondario è il rilievo che, se il ricorso fosse ammissibile, sul denunciato vizio di motivazione prevarrebbe comunque il rilievo della prescrizione del reato che sarebbe maturata il 25 settembre 2008.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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