Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1543 assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti gli art. 112, 113 e 114 del codice del processo amministrativo;

Considerato;

– che con sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 2932 RGN 17937/2001 del 4 febbraio 2004, passata in giudicato, è stato riconosciuto il diritto della sig.ra R.P. al pagamento dei ratei dell’ assegno di invalidità previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con decorrenza dal 1° marzo 1998, con condanna dell’ Istituto di previdenza al pagamento di detti ratei di prestazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, e dei soli interessi legali per quelli maturati dopo detta data;

– che l’ I.N.P.S., ritualmente convenuto in giudizio, ha fornito elementi circa l’ avvenuto pagamento del debito di sorte, degli accessori per interessi e delle spese del giudizio avanti all’ a.g.o.;

– che detto adempimento è stato considerato satisfattivo dal ricorrente, che non ha avanzato pretese ulteriori di pagamento;

– che, in relazione a dette sopravvenienze, il ricorso per ottemperanza va dichiarato improcedibile;

– che, in presenza all’ attività adempitiva dell’ I.N.P.S. e tenuto conto dei necessari tempi tecnici di istruttoria del procedimento, spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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