Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-03-2011, n. 10167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione C.R., all’epoca dei fatti medico in servizio all’ospedale di (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Messina – sez. dist. di Taormina – in data 5 novembre 2009 con la quale è stata riformata la pronuncia di assoluzione di primo grado e per l’effetto è stata affermata la sua penale responsabilità in ordine ai reati di ingiurie e lesioni lievi in danno del collega T.S., fatti commessi nel (OMISSIS).

Il Giudice di pace lo aveva assolto perchè i fatti non sussistono ma il Tribunale, su appello del Pubblico ministero, aveva affermato che la prova dei reati era stata acquisita ed era rappresentata dalle conformi dichiarazioni della persona offesa e dell’infermiere Cr., presente ai fatti, oltre che dal tenore del certificato medico prodotto.

La vicenda processuale era sorta da una animata discussione scoppiata tra i colleghi dell’ospedale di (OMISSIS), ognuno dei quali impegnato in una visita ambulatoriale. Il T., per eseguire la propria, era entrato nella stanza occupata dal C. assieme ad altro paziente ed aveva chiesto insistentemente di poter prendere l’ecografo: quindi, non ottenendo risposta dal C., aveva provveduto a prelevare l’apparecchio. In quel frangente il C. si era alzato dalla sedia presso la scrivania ed era andato verso il T..

Secondo la versione del paziente Ca., divergente da quella del T., non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra i due.

Deduce il vizio di motivazione anche nella forma del "travisamento dei fatti".

Il Tribunale aveva operato una non corretta vantazione dei risultati di prova, tra l’altro, svalutando le dichiarazioni del teste della difesa Ca. il quale, come detto, aveva escluso che vi fosse stato un contatto fisico tra i due contendenti ed era stato giudicato "falso teste" senza alcuna adeguata spiegazione.

Il Giudice di primo grado aveva invero esattamente evidenziato la ostilità dimostrata dal T. (il quale aveva agito con prepotenza, senza che ricorresse alcuna situazione di urgenza), ostilità da ritenersi alla base delle successiva decisione di denunciarlo, peraltro infondatamente data anche, dal punto di vista logico, la impossibilità di immaginare uno scontro fisico in un locale tanto ristretto.

Invero, quanto al denunciato travisamento dei fatti, la deposizione del teste Cr. non sostanziava affatto l’accusa del denunciante.

Il teste – come ricavabile dal verbale delle relative dichiarazioni alla udienza dell’8 febbraio 2008, prodotto in allegato al ricorso – aveva solo riferito di avere visto il C. andare incontro al T. ma non anche di avere assistito alla aggressione denunciata.

Il ricorso è inammissibile.

E’ necessario in primo luogo evidenziare che una volta che il giudice del merito abbia reso una motivazione basata su una plausibile e completa ricostruzione del fatto, al giudice della legittimità è inibito ogni ulteriore sindacato, dovendosi anche considerare che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).

Orbene, il giudice dell’appello, nel caso in esame, ha ribaltato, è vero, il giudizio assolutorio del Giudice di pace, ma ciò ha fatto sulla base di una motivazione che non si espone a censure a causa della sua esaustività e logicità.

Il Tribunale infatti ha valorizzato, a tal fine, le dichiarazioni della persona offesa che ha ritenuto suffragate da quelle del teste Cr. e dal tenore del certificato medico.

Il costrutto logico necessario è rispettato nella specie, tanto che la difesa ricorre alla denuncia di travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni del teste Cr. per cercare di scardinarlo.

Tuttavia occorre dare atto che il vizio della contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri atti del processo, pure introdotto con la novella del 2006 che ha modificato l’art. 606 c.p.p., lett. e), non è ammissibilmente evocato nel caso di specie.

Invero, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all’ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall’escussione di una fonte dichiarativa, l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Rv. 239533).

Ebbene il ricorrente afferma, in effetti, che il Tribunale avrebbe riferito al teste Cr. frasi, riguardanti l’aggressione del campo al T., che quello non avrebbe mai detto.

Tuttavia a sostegno del proprio assunto produce copia del verbale delle dichiarazioni del Cr. stesso, dal quale si evince che le affermazioni rese dal teste sono state plurime, alcune delle quali riferite anche al contestato "contatto" tra le parti e alla condotta del ricorrente consistita nello "spingere" la persona offesa onde quando aveva notato la iniziativa non gradita assunta dal T..

Come si vede, non si verte nell’ambito del travisamento della prova ma della sua legittima selezione ed interpretazione da parte del giudice del merito il quale ha valorizzato da un lato il fatto che si trattava di versione conforme a quella della persona offesa e, dall’altro, ha evidenziato come la testimonianza del Ca., indotta dalla difesa, non poteva reputarsi credibile perchè non conciliabile con le plurime risultanze probatorie accreditate, di segno contrario.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

In favore della parte civile, attesa la soccombenza del ricorrente, debbono essere liquidate le spese sostenute nel grado che si liquidano, per onorari, nella misura di Euro 600 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 600 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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