Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10203 falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore della Repubblica di Firenze propone ricorso, per violazione di legge, contro ordinanza del Tribunale che, quale giudice di appello in materia di cautela reale, ha confermato il rigetto della sua richiesta da parte del GIP di convalida del sequestro preventivo del contrassegno n. (OMISSIS) per auto di invalidi, rilasciato dal Comune di Firenze a T.M., figlia di T.H., indagato per il delitto di cui agli artt. 56 e 494 c.p..

Il ricorso deduce che T., conducendo un furgone per trasporto di pane, esponeva il documento che autorizza la circolazione dei veicoli di trasporto dei disabili, eludendo i controlli e quindi significava inutilmente ai vigili, che lo raggiungevano in luogo di sosta, che la figlia disabile era momentaneamente assente. E contesta che il Tribunale, come il GIP, rifacendosi a sentenza di questa Corte ("Cass. Sez. 2, del 2010"; n.d.s.: n. 2331 dell’8.06.10) abbia escluso la ravvisabilità del delitto, a fronte dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 188 C.d.S., in relazione all’art. 381, comma 5 del regolamento, affermando il principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, che attribuisce prevalenza a tale ultima previsione rispetto ad analoga fattispecie penale.

2 – Il ricorso è fondato.

La L. n. 689 del 1981, art. 9 (legge di "depenalizzazione") afferma che nel caso che uno "stesso fatto" sia punibile sia da una norma penale, che da una norma che prevede una sanzione amministrativa o da più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. La norma si rifà quale corollario al principio cui si ispira la regola generale formulata dall’art. 15 c.p., senza che perciò possa porsi in contrasto con essa.

L’art. 188 C.d.S., comma 4, titolato "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide", sanziona l’abuso, anche in caso di inosservanza di ulteriori prescritte condizioni, che può essere commesso sia da chi non sia munito di contrassegno autorizzativo sia, si tratti dello stesso disabile, da chi non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti (comma 5).

Ciò posto il conducente del veicolo che circoli in zona vietata in contrasto con la norma del C.d.S., se espone il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, compie altra azione che simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato, anche al trasporto occasionale del titolare (di qui l’irrilevanza se il contrassegno sia o non corredato di specifici dati ulteriori). L’azione, proprio perchè strumentale, offende diverso interesse laddove, se entrambi i fatti fossero penalmente sanzionati, l’un reato sarebbe inteso per commettere l’altro o al fine di conseguirne l’impunità.

Pertanto non si ravvisa lo "stesso fatto" se alla violazione della regola di circolazione, sanzionata in via amministrativa, si associ la diversa azione, pur contestuale, che abbia cagionato o avrebbe potuto cagionare l’evento giuridico di falsa attribuzione della qualità di persona autorizzata a circolare in luogo altrimenti vietato. A riprova del rilievo autonomo di tale falsità, si osservi che il delitto di cui all’art. 494 c.p.p. reato sussidiario di ogni altro falso (v. la lettera della norma), sicchè se il guidatore fa uso di un contrassegno (certificazione autorizzativa) contraffatto, risponde a titolo di uso di documento falso che, all’evidenza, non si può opinare assorbito dalla violazione della norma sulla circolazione.

In questa luce non è possibile rifarsi all’art. 9 Legge di depenalizzazione, ponendo sullo stesso piano chi si limita a circolare in zona vietata e chi, facendolo, di più simula la propria qualità di disabile o di autorizzato al trasporto di disabile, salvo travisare il principio di specialità di cui, si ripete, offre un mero corollario.

Nella specie il Tribunale, a fronte delle acquisizioni addotte a supporto della richiesta di sequestro, non poteva dunque escludere apoditticamente la configurabilità autonoma del falso personale come contestato, ma solo prendendo conto compiuto del fatto storico rapportato dall’appellante alla norma penale (anche sul piano dell’elemento soggettivo), pure ed anzi proprio nel rispetto del limite in materia cautelare reale.

Difatti, seppure la valutazione del Tribunale nel caso si fermi al fumus, le acquisizioni devono significare attendibile l’imputazione nei suoi estremi, a misura di quanto prospettato, oltre al ricorrere delle altre condizioni richieste per il titolo di sequestro.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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