Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10202 bancarotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.D., Direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, ha proposto ricorso in proprio ed implicitamente quale l.r., contro ordinanza del Tribunale di Parma, che ha confermato, nella misura parziale di Euro 2.700.000, il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. della somma di Euro 4.166.128 a carico della Banca, nel procedimento in cui G. è indagato con B.M. vicepresidente ed altri membri del CdA, in concorso con P. G., socio ed a. u. della P&P Sport Invest srl, T. C., presidente ed amministratore di Parmalat Finanziaria spa e Parmalat spa CEO, e A.M., D.G. di Unicredit Banca d’Impresa.

Secondo l’imputazione la P&P di P. era stata creata nel novembre 97 per l’acquisto, avvenuto a gennaio 98, della Hellas Verona FC srl, dissimulando la Parmalat, impedita perchè già proprietaria di altra società calcistica. Dopo la dichiarazione d’insolvenza della Parmalat, il CDA della Banca Vicentina deliberava il 12.1.04 il rientro degli affidi alla P&P ed Unicredit deliberava l’aumento della linea di credito per salvarla. P. pertanto nel dicembre 04 cedeva il 20% delle quote ed il residuo nell’ottobre 06 alla Arilicense Srl, verso la somma complessiva di Euro 8.250.000.

Quindi utilizzava la somma per ripianare l’esposizione indicata di Euro 4.166.128 verso la Banca vicentina, che sempre nell’ottobre 06 riceveva la somma minore di cui il Tribunale ha mantenuto il sequestro e, per inciso, ripianava anche l’esposizione verso Unicredit per Euro 487.152.

Il Tribunale ha ritenuto configurabile non il delitto di bancarotta preferenziale ( L. Fall., art. 32, comma 3, n. 1), bensì quello di ricettazione postfallimentare nei confronti di P. e degli altri indagati e sussistente il pericolo di dispersione e depauperamento.

Il ricorso proposto dal Difensore comune (Avv. E. Ambrosetti) ha denunciato: 1 – inosservanza dell’art. 321 c.p.p., circa la configurabilità del reato; 2 – idem, in relazione alla legittimità di sequestro funzionale alla confisca facoltativa di bene appartenente a società dichiarata insolvente.

2 – Preliminarmente, risulta la rinuncia del ricorrente in nome proprio e della Banca in data 18.1.11, confermata in questa camera di consiglio dallo stesso Difensore.

La rinuncia implica pronuncia di inammissibilità del ricorso per causa sopravvenuta, imputabile allo stesso ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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