Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1538 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso originario e quello per motivi aggiunti proposti dalla odierna appellata K. s.r.l.avverso:

o la deliberazione n. 173 del 12 luglio 2007 con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (d’ora in avanti Autorità) ha deciso di avviare un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione di risparmio energetico presentate alla stessa Autorità prima dell’adozione della deliberazione n. 18/2007;

o la deliberazione n. 13 del 16 luglio 2008, con cui l’Autorità ha concluso il procedimento di riesame avviato con la citata deliberazione n. 173 del 2007 e respinto le richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici di cui alle quattro domande di novembredicembre 2006 presentate dalla società appellata.

Nel dettaglio, come ricostruito dal primo giudice, la società odierna appellata ha presentato all’Autorità richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della delibera dell’Autorità medesima n. 103/2003.

Con nota del 17 febbraio 2006, l’Autorità ha provveduto alla certificazione dei risparmi, autorizzando contestualmente il Gestore del mercato elettrico s.p.a. ad emettere a favore dell’esponente titoli di efficienza energetica (TEE, detti anche certificati bianchi).

Con successive quattro richieste rispettivamente del 22 novembre, 30 novembre, 19 dicembre e 11 dicembre, tutte del 2006, la K. s.r.l. ha chiesto nuovamente all’AEEG la certificazione di risparmi energetici derivanti da interventi di sviluppo dell’originario progetto di risparmio.

A fronte delle suddette richieste, l’Autorità ha chiesto dapprima chiarimenti con nota del 16 marzo 2007, alla quale faceva seguito la lettera di riscontro della società in data 29 marzo 2007.

Successivamente però, l’Autorità, con la citata ed impugnata in primo grado deliberazione n. 173 del 12 luglio 2007, ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione di risparmio energetico presentate all’AEEG prima dell’adozione della deliberazione n. 18/2007.

Quest’ultima, allo scopo di porre rimedio alle distorsioni ed agli abusi riscontrati nel sistema di certificazione dei risparmi e di conseguente emissione di titoli di efficienza energetica, aveva modificato l’Allegato A della deliberazione n. 234/2002, eliminando in particolare, con riguardo a taluni progetti di risparmio energetico, il c.d. coefficiente correttivo b, in forza del quale "nel caso di realizzazione dell’intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti, il valore del risparmio specifico lordo per unità fisica di riferimento viene ridotto del 50%".

Con successiva deliberazione n. 13 del 16 luglio 2008, l’Autorità ha concluso il procedimento di riesame avviato con la deliberazione 173/2007 e respinto le richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici di cui alle quattro domande di novembredicembre 2006 presentate dalla società appellata.

Con la sentenza gravata, il primo giudice, respinto il ricorso principale proposto avverso la deliberazione n. 173 del 12 luglio 2007, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti in relazione alla domanda di annullamento della delibera n. 13/2008.

In specie, il giudice di primo grado ha reputato fondata la censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, in forza del quale (comma 1) l’Autorità comunica le risultanze istruttorie con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, con conseguente diritto per gli interessati di presentare memorie e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell’istruttoria (comma 3).

Ebbene, la sentenza. ha ritenuto viziata la delibera n. 13/2008 laddove l’Autorità ha ritenuto inammissibile la produzione documentale del 13 giugno 2008, ritenuta dalla stessa Autorità tardiva.

Ad avviso del giudice territoriale l’Autorità avrebbe così violato le prescrizioni del d.P.R. n. 244 del 2001, oltre che i principi che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Propone gravame l’Autorità ritenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

La questione di diritto sottoposta al vaglio del Collegio è già stata esaminata dalla Sezione con decisione 22 marzo 2010, n. 1635, dalla cui conclusioni interpretative il Collegio non ha ragione di discostarsi.

Non si condivide, invero, quanto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEGG) sostenuto in merito all’assunta natura perentoria ed improrogabile dei termini procedimentali assegnati ai privati in tema di conclusione dell’istruttoria e adozione del provvedimento finale dall’art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 (Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), l. 14 novembre 1995, n. 481).

E’ necessario, infatti, considerare i principi di fondo sottesi al procedimento amministrativo e che possono così sintetizzarsi:

a) completezza dell’istruttoria, da raggiungersi mediante la leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, e mediante l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio;

b) carattere ordinatorio di tutti i termini, salvo quelli espressamente qualificati come perentori, o la cui natura perentoria sia desumibile dal sistema;

c) tutela dell’affidamento.

Una corretta applicazione di tali principi impone di dare una lettura non formalista del detto art. 16 d.P.R. n. 244 del 2001, considerando anche che sua ratio è quella di ordinare la dialettica del contraddittorio all’esito delle indagini, e dunque il suo scopo è quello di favorire il confronto sia ai fini dell’esercizio della difesa in circostanze di pienezza di informazione, che ai fini dell’adozione di un provvedimento conclusivo corretto e ragionevole.

Invero:

a) il termine di deposito di documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria non è qualificato come perentorio;

b) a favore della non perentorietà di detto termine milita anche la considerazione che non sempre la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG avviene con congruo anticipo rispetto a tale termine di quindici giorni, e dunque si deve consentire un lasso temporale successivo alla comunicazione delle risultanze istruttorie;

c) nel caso di specie, la comunicazione delle risultanze istruttorie è avvenuta solo due giorni prima della data di chiusura dell’istruttoria; pertanto, ragionevolmente non poteva essere rispettato dagli interessati il termine di quindici giorni, che sarebbe caduto prima di conoscere le risultanze istruttorie;

d) poco rileva che le risultanze istruttorie non sarebbero in concreto diverse dagli elementi emersi già in precedenza, perché questo è un elemento contingente e non conoscibile ex ante; in ogni caso è la comunicazione delle risultanze istruttorie l’atto di riferimento temporale dell’esercizio della facoltà di difesa e dunque della materia del presente contendere;

e) l’audizione personale dell’art. 16, comma 3, non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, cui ha personale diritto la stessa parte interessata, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche – in vista della ragionevolezza e correttezza del provvedimento finale – come una fase utile ad acquisire ulteriori elementi;

f) non si può ragionevolmente negare, per l’effettività del diritto di difesa e l’utilità stessa del metodo dialettico,la facoltà di produrre documenti fino alla data dell’audizione personale, e, ove necessario, anche entro un breve termine decorrente da tale audizione;

g) in definitiva, fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita loro la produzione sia di memorie che di documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza, ragioni che tuttavia nel caso di specie non risultando dedotte.

D’altra parte, come rimarcato nel precedente giurisprudenziale citato, la necessità di un’interpretazione non formalista della procedura era vieppiù necessaria nel caso di specie, in quanto le regole sono state, a torto o a ragione, comunque cambiate nel corso del procedimento.

Invero, i procedimenti sono stati avviati mentre erano vigenti le originarie linee guida e allegate schede tecniche, che consentivano la valutazione standardizzata e davano per scontata la possibilità di calcolo forfetario del tasso di ritorno dei buoni spediti.

E’ vero che le linee guida fissano un principio di autoresponsabilità, in virtù del quale gli interessati rispondono della veridicità dei progetti e della loro effettiva attuazione, ma nessuna disposizione prevedeva che, prescelto il metodo di valutazione standardizzato, si potesse d’ufficio fare un controllo a campione applicando un diverso metodo. Invero, il controllo a campione già previsto dall’art. 14 delle originarie linee guida postula il controllo del numero di UFR, ossia apparecchi, oggetto dell’intervento, ma non di tutti gli elementi richiesti, in concreto, dall’AEEG.

Sicché, non è irragionevole che, cambiate le regole di verifica dei progetti e applicate le stesse a quelli già presentati, gli interessati potessero avere difficoltà di ricostruzione e reperimento della documentazione richiesta.

Ne consegue che agli interessati doveva essere riconosciuta, in vista delle esigenze sopra ricordate, la facoltà di produzione documentale.

Ciò che si imputa all’AEEG è di aver in radice ritenuto inammissibili e tardive le produzioni documentali, laddove avrebbe dovuto ammetterle e valutarle nel merito.

Alla stregua delle esposte ragioni va quindi respinto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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