Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Montanino M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale propone ricorso per violazione di legge penale – vizio di motivazione contro sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma di sentenza di condanna del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha assolto O.M. perchè il fatto non sussiste, dai reati di lesioni continuate con bastone e minaccia grave, commessi il (OMISSIS) ai danni di A.A. e P.A., nel corso di una controversia per questioni edilizie in zona di confine.

Nella more risulta prodotta documentazione di remissione di querela che, date le imputazioni di reati perseguibili d’ufficio, allo stato non rileva.

2 – Il ricorso è fondato.

Quanto alle lesioni, la Corte ha travisato che, ferma l’attribuzione, le prove reali (referti) implicano verifica concreta della causa dell’evento e delle modalità della sua produzione, perciò del mezzo adottato, senza che si possa escludere il fatto ritenuto dal Giudice di primo grado in via suppositiva per gli atteggiamenti degli offesi, che pure potrebbero avere effetti di esenzione o attenuazione della pena.

La Corte, inoltre, motiva la minaccia attestata da altre persone presenti "avulsa, anche temporalmente dal contesto". Ma non dimostra perchè proprio per il contesto, evidente già dall’imputazione ("li avrebbe ammazzati se non fossero andati via") ed apprezzato dal Giudice di primo grado, escluda per sè l’attendibilità dell’accusa circa il fatto contestato.

La motivazione risulta dunque apodittica, a fronte di quella già compiuta dal Tribunale che ha acquisito le prove, dando conto compiuto delle ragioni di condanna.

E tanto implica un nuovo compiuto esame, anche circa il ricorrere delle aggravanti contestate in ciascun caso, a fronte delle remissione operata ed accettata.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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