Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1536 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, il sig. P.G., dipendente con qualifica di "artista del coro"del Teatro lirico di Cagliari fino al 1997, avanzava domanda di riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore di maestro gruppo A – II livello, per aver svolto le relative mansioni, nonché per la corresponsione delle relative differenze stipendiali.

Il Tribunale amministrativo adito, con la decisione di estremi indicati in epigrafe, accertato che le questioni introdotte investono un periodo lavorativo anteriore al 1° luglio 1998, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, poiché il ricorso, notificato il 7 agosto 2000, risultava depositato in data successiva al 15 settembre 2000 – termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale avanti al giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dalla disciplina transitoria sulla devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato dettata dagli artt. 45, comma 17, del d.lgs 31 marzo 1988 n. 80 e 69, comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Appella il sig. P. che ha contrastato le conclusioni del Tribunale regionale in ordine all’ inammissibilità del ricorso e rinnovato i motivi a sostegno del diritto all’ inquadramento nella più elevata qualifica ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.

L’ Ente lirico di Cagliari, costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza gravata.

In sede di note conclusive il P. ha insistito nelle proprie tesi difensive.

All’ udienza dell’ 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appellante fondatamente contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine del 15 settembre 2000.

Questo Consiglio di Stato in fattispecie analoghe relative alle controversie individuate dall’ art. 45, comma 17, ultimo periodo, del d.lgs. n. 80 del 1998, poi tradotto nell’ art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 – che coinvolgono questioni sul rapporto di pubblico impiego privatizzato fino alla data del 1° luglio 1998 – ha statuito che, ai fini dell’ osservanza del termine decadenziale del 15 settembre 2000, deve aversi riguardo alla data di notifica dell’ atto introduttivo del giudizio e non, come ritenuto dal primo giudice, a quella del successivo deposito (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2010, n. 3554; 8 agosto 2008, n. 3909; IV, 14 giugno 2005, n. 3120; 3 aprile 2006, n. 1712; V, 18 febbraio 2009, n. 946; 21 giugno 2007, n. 3390).

Il richiamo contenuto nella disciplina transitoria alla predetta data del 15 settembre 2000 va considerato come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione che, in base alla disciplina dettata un via transitoria, per le questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego privatizzato anteriore al 1° luglio 1998, è mantenuta ferma, a condizione che la vocatio in ius avvenga entro il prescritto termine decadenziale.

Il termine del 15 settembre 2000 attiene quindi – anche in base alla formulazione lessicale della disposizione ed all’ affidamento che ingenera su chi propone il ricorso – all’ esercizio del diritto di azione che, quanto al momento temporale impeditivo della comminatoria di decadenza, si identifica nella notifica dell’ atto che introduce il giudizio, mentre il successivo deposito assume esclusivo rilievo ai fini della procedibilità dell’ impugnativa (Corte Costituzionale, 7 ottobre 2005, n. 382).

L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, va annullata la sentenza impugnata con rimessione del ricorso, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., al Tribunale regionale per la decisione nel merito da parte di collegio in diversa composizione.

Spese ed onorari relativi alla presente fase del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

– accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata;

– dispone, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. il rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna per la decisione nel merito da parte di collegio in diversa composizione;

– spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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