Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10164 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uberto M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – I.G. ricorre contro sentenza del Tribunale di Napoli, che ne ha confermato la condanna ad Euro 2000 m. e risarcimento dei danni alle P.C., pronunciata l’11.6.09 dal Giudice di pace, per 1) ingiuria rivolta il (OMISSIS), quale Direttore scolastico dell’Istituto (OMISSIS), a F.V. e D. F.M.E. e diffamazione contestuale del Dr. C. E., allorchè i primi gli presentavano un certificato attestante lo stato di salute della figlia, a sostegno della domanda di trasferimento della minore nella classe dove era il suo gemello da cui era stata separata, dicendo: "questo come lo chiamate? questo certificato è falso, è un falso in atto pubblico"; 2) ingiuria rivolta il (OMISSIS) alla sola D.F., dicendole: "lei ha commesso un grave reato, un grave reato".

La sentenza ripete la valutazione già svolta puntualmente dal Giudice di pace.

Il ricorso denuncia violazione di legge penale (art. 594 – 595 c.p.) e vizio di motivazione circa entrambi i reati perchè, quand’anche il Direttore I. abbia proferito le frasi, non è punibile avendo esercitato il diritto di critica nell’esprimere un giudizio nell’esercizio delle sue funzioni. Spiegava nel primo caso le difficoltà burocratiche e che era importante per il dirigente scolastico l’aspetto educativo dell’alunna al di là delle pretese formulate dai genitori, alla luce del sorteggio pubblico verbalizzato per le assegnazioni dei docenti alle classi già formate, onde il trasferimento poteva essere operato solo nel rispetto dell’art. 17 del Regolamento. Voleva dunque solo dire inutile il certificato.

Allo stesso modo il 20.09 voleva far intendere alla D.F. l’offensività della lettera a firma sua e del marito, contenente gravissimi insulti per la sua professionalità (ed il riferimento giurisprudenziale adottato in sentenza non è pertinente).

2 – Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha dimostrato attendibili gli offesi circa tenore e modalità dei fatti, nel primo caso riscontrati da teste presente (insuperata la sua credibilità dai motivi attribuibile, di risentimento verso il Direttore) ed esclusa decisività alle testimonianze di altri, che avevano solo visto il padre portare a casa la bambina che piangeva nel corridoio.

Nell’altro il riscontro è stato rinvenuto nella testimonianza della maestra, che pure non ha avuto modo di percepire il tenore della discussione. Quindi ha ritenuto incontinenti le frasi, consistite in ciascun caso, nell’attribuzione di fatto costitutivo di reato, di cui ha escluso la giustificazione dei fatti secondo giurisprudenza (Cass. Sez. 5, n. 31613/98), che specifica casisticamente un indirizzo incontroverso.

Difatti il ricorso travisa anzitutto che il convincimento ripetuto dal direttore scolastico, all’evidenza era meramente suppositivo ed apodittico nell’attribuire ad altri condotte costitutive di reato.

Il regolamento autorizza bensì l’organo preposto alla direzione dell’istituto alla verifica di qualsiasi allegazione dei genitori a sostegno della richiesta di modifica di una decisione di destino dell’alunno ad una classe invece che ad altra. Ma, men che riconoscergli perciò stesso competenza in materia pediatrica, non gli consente perciò stesso di esprimere la sua opinione in termini apodittici di attribuzione di reato, a fronte di una certificazione, in quanto all’evidenza non si contiene in limiti riconoscibili.

Questo ripetono correttamente le sentenze ed oltre (v. l’accenno a sue presunte reazioni) il ricorso sfocia nel merito.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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