Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10163 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

v. Polimeni A., in sost. Avv. Polimeni N..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – R.R. ricorre per violazione di legge – mancanza di motivazione contro sentenza del Tribunale Locri, che ne ha confermato la condanna, ad euro 258 di multa e risarcimento dei danni alle P.C., pronunciata il 29.2.08 dal Giudice di pace di Brancaleone – Staiti, per ingiuria aggravata rivolta ai Carabinieri T.R. e B.G..

L’imputato, contestatogli sorpasso in curva, per cui oltre alla decurtazione di punti è previsto il ritiro della patente, diceva loro: "Ma credete di essere onesti? "Maledetti bastardi carabinieri… cosa devo dire a mia moglie? Come faccio a lavorare? Mi avete ritirato la patente solo perchè siete dei presuntuosi. Sono un padre di famiglia e voi non siete onesti… corrotti… mi avete rotto le palle… ora vediamo come andrà a finire con voi…".

Il Tribunale, analizzando le testimonianze acquisite dei due offesi ha ritenuto esse attendibili ed integrato il fatto previsto, sorretto da dolo, escluse cause esimenti.

Il ricorso, operata ampia premessa teorica, afferma che nella specie la motivazione non permette di superare il dubbio di inattendibilità degli offesi, insinuato dall’appellante ed argomentato da un motivo di appello "tralasciata"; inoltre la dice affetta da superficialità in punto di esercizio del diritto di critica ("debordando da una semplice affermazione del dissenso", reca la sentenza), trattandosi di un "comportamento spiacevole realmente tenuto da un soggetto pubblico". Inoltre il Tribunale non ha risposto ai motivi sub D ed E dell’atto di appello: l’ingiusto fatto altrui quale provocazione.

Questa concerne non solo fatti antigiuridici, ma antisociali. Nella specie il ritiro della patente ha costituito un’aggressione ingiustamente patita secondo la coscienza etica collettiva. La Corte non ha risposto (il ricorso riprende la puntualizzazione teorica) e pertanto la sentenza va annullata.

2 – Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

Anzitutto, nel suo ampio excursus teorico travisa il dovere di concisione imposto alla motivazione della sentenza dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, che prescrive che il giudice deve dare conto solo di quanto è decisivo in qualsiasi senso, dunque nulla più di quanto è necessario per rispondere in maniera intelligibile alle questioni proposte con l’appello.

Nella specie, incontroversi i fatti, lo ha fatto, benchè le questioni fossero accademiche per l’assenza di eccezioni sostanziali attendibili dell’imputato nell’escludere il fatto proprio, men nell’affermare l’esercizio del proprio diritto in forme riconoscibili, dato che le espressioni di cui in imputazione, pur trovando occasione nell’operato dei due carabinieri, risultavano obiettivamente spregiative di qualità delle loro persone in rapporto alla funzione.

Difatti, quale fosse l’interesse del ricorrente a non essere privato della patente, rilevatine gli estremi, gli organi preposti erano tenuti a provvedervi per legge.

Questo perchè è reso ripetutamente evidente dai Giudici di merito, nell’escludere qualsiasi disvalore al loro operato. Ciò è tanto evidente che, ripetendo la questione, il ricorso non investe in realtà il loro modo di attuarlo ma, attraverso un ragionamento retorico, attribuisce alla stessa normativa del Codice della strada disvalore sociale, travisando peraltro che la sanzione, seppur gravosa, si correla ad inosservanza pericolosa per la vita altrui oltre che per quella propria del guidatore.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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