Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1533 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato prof. G.C. avverso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 23 ottobre 2006, n. 1049, con il quale il prof. C.G. è stato nominato Direttore della II Scuola di Specializzazione; ha anche accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determinazione di cui al D.R. n. 1073 in data 4 dicembre 2006, recante l’affidamento provvisorio della direzione della Scuola di Specializzazione in Cardiologia al prof. E.M..

Come ricostruito dalla sentenza, l’odierno appellato, docente di ruolo di prima fascia di "Malattie dell’apparato cardiovascolare" presso la medesima Università, avendo rivestito la carica di Direttore della II Scuola di Specializzazione in Cardiologia sino alla data di scadenza del 31 ottobre 2006, ha partecipato, in data 5 luglio 2006, alle votazioni tenute presso il Dipartimento del Cuore e dei Grossi Vasi "A. Reale" per la nomina a Direttore della Scuola di Specializzazione indicata per il triennio 20062009, all’esito delle quali è risultato avere riportato un maggior numero di voti il prof. C.G., docente universitario di seconda fascia.

L’odierno appellato C. ha quindi impugnato gli atti dell’indicato procedimento deducendone l’illegittimità sul rilievo per cui la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali è riservata ai soli professori ordinari.

A seguito di ricorso discusso in sede cautelare alla udienza dell’8 novembre 2006, la Sezione accoglieva la domanda del ricorrente C. e, per l’effetto, ordinava all’Università il riesame delle questioni di cui all’impugnato provvedimento.

Con Decreto del Rettore n. 1073 in data 4 dicembre 2006, l’Università, in esecuzione della ordinanza n. 6122/2006 sopra indicata, affidava provvisoriamente la Direzione della Scuola di Specializzazione in Cardiologia II della I Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa Università al professore Mangieri nella qualità di Vice Direttore in attesa dell’esito definitivo del giudizio; avverso tale ultimo decreto l’odierno appellato ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti.

Con la sentenza qui gravata il Tribunale amministrativo, nell’accogliere i ricorsi, ha condiviso la tesi, sostenuta dal ricorrente in primo grado, secondo cui la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali è riservata ai professori ordinari, potendo essere affidata a professori associati solo in caso di motivato impedimento dei professori ordinari.

Propongono distinti gravami l’Amministrazione e il prof. G., ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiedono l’annullamento.

All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

I ricorsi, preliminarmente riuniti attesa l’identità della sentenza gravata, vanno respinti.

Vanno, in primo luogo, disattesi i due primi motivi di gravame formulati nell’appello proposto dal professore G..

Da, un lato, invero, la definizione ad opera del primo giudice, con la stessa sentenza, del ricorso avverso il decreto di nomina del prof. G. e dei motivi aggiunti proposti avverso il decreto di provvisoria nomina del professore Mangieri, ben si spiega se solo si considera che quest’ultimo decreto è stato dall’Amministrazione adottato in dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare intervenuta nel corso del processo introdotto con il ricorso originario.

Dall’altro, nessun dubbio può sussistere in merito alla sussistenza di interesse alla definizione del ricorso di primo grado in capo al prof. C. se solo si considera che sotteso allo stesso era non già certo l’interesse al recupero delle funzioni di Direttore della scuola di Specializzazione in regime di prorogatio, ma quello alla riedizione del procedimento elettorale in vista del raggiungimento del potenziale risultato utile.

Va ancora disatteso il motivo con cui si censura la sentenza gravata laddove ha concluso per l’illegittimità degli atti impugnati.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla riconoscibilità in capo ai professori associati di un immediato elettorato passivo alla carica di Direttore di scuola di specializzazione, cioè di pari consistenza rispetto a quello previsto per i professori ordinari.

Giova considerare che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 382, "è riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati".

Ebbene, come già rilevato a suo tempo dalla Sezione, nessuna deroga all’art. 16 d.P.R. n. 382 del 1980 appare contenuta nello Statuto dell’Università degli studi "La Sapienza" di Roma, in specie nel relativo art. 5, comma 8, a tenore del quale "Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto i consigli dei corsi di laurea, di diploma e di scuola di specializzazione adotteranno a maggioranza assoluta dei presenti il proprio regolamento. Esso dovrà prevedere, determinandone le modalità, l’elezione di un presidente tra i professori di ruolo e la partecipazione al consiglio dei professori di ruolo; dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attività didattica all’interno del corso; di quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento afferenti al corso di studi; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti. La definizione della rappresentanza del personale tecnicoamministrativo è demandata al regolamento. Nel consiglio di corso di laurea è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presente".

Invero, il richiamato art. 5, comma 8, dello Statuto dell’Università predetta non prevede alcuna deroga all’art. 16 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 382, che riserva ai soli professori ordinari la direzione della scuola di perfezionamento e di specializzazione, salvo l’affidamento a professori associati in caso di motivato impedimento dei professori ordinari (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3129/2003).

Viceversa, il generico riferimento ai professori "di ruolo" contenuto nella citata disposizione dello Statuto va interpretato sì da renderlo armonizzabile con la previsione legislativa di cui all’art. 16 medesimo.

A ciò si aggiunga che, come correttamente rimarcato dal giudice di primo grado, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 dello Statuto e con riferimento all’espressa riserva di competenza in ordine alla disciplina dei diversi settori di riferimento, l’art. 7, comma 2, del Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dispone che "il Decano convoca le elezioni per la direzione della scuola, almeno 45 giorni prima della scadenza e sono eleggibili i Professori di ruolo e fuori ruolo di I fascia".

A fronte di tale composito quadro normativo, non è consentito pervenire a differenti esiti interpretativi valorizzando, come propongono gli appellanti, l’intervenuta modifica, ad opera del Consiglio di Facoltà in data 25 gennaio 2005, delle disposizioni del Regolamento di Facoltà in tema di legittimazione passiva.

Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, invero, la locuzione "professori di ruolo" utilizzata nella formulazione del Regolamento di Facoltà è coerente con la corrispondente previsione di cui all’art. 5, comma 8, dello Statuto dell’Università, come detto non interpretabile quale previsione volta ad introdurre una deroga alla disciplina dettata dal richiamato art. 16 d.P.R. n. 382 del 1980.

In conclusione, il quadro normativo ricostruito porta a ritenere che è riservata ai soli professori ordinari la direzione della scuola di perfezionamento e di specializzazione, salvo l’affidamento a professori associati in caso di motivato impedimento dei professori ordinari. Si può allora dar corso all’elezione di un professore associato soltanto se vi è un’accertata indisponibilità, per impedimento, di un professore ordinario. Il che ragionevolmente corrisponde al livello di responsabilità e alla funzione di coordinamento di altri docenti, anche di prima fascia, che nella scuola di specializzazione compete al direttore. Ne consegue nella specie che, non presentandosi una tale situazione circa il prof. C., non si poteva dar corso all’elezione, e conseguente nomina, del prof. G..

Alla stregua delle esposte ragioni, vanno quindi respinti gli appelli.

Segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, li riunisce e respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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