Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1532 Politica economica e sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenze gravata il T.A.R. per il Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il verbale di constatazione e sospensione redatto in data 28 settembre 2004 presso la sede della medesima società.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha sostenuto che l’atto impugnato – adottato in seno a procedimento volto a verificare la regolarità di utilizzazione di aiuti comunitari ai sensi del Regolamento CEE n. 4045/89 e recante sospensione delle attività di verifica in attesa di documentazione integrativa senza asporto degli originali degli atti contabili detenuti dalla ricorrente società – non determina, all’evidenza, alcun pregiudizio per la ricorrente medesima.

Propone gravame la società appellante sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 15 febbraio 2011 le cause sono state trattenute per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Ritiene il Collegio di condividere appieno quanto sostenuto dal giudice di primo grado nel motivare la declaratoria di inammissibilità, contestata con l’atto di gravame.

Il verbale impugnato in primo grado, invero, è atto interlocutorio, interno al procedimento di verifica avviato dall’amministrazione, volto a dare atto delle operazione ispettive compiute e a disporre la sospensione delle attività di verifica in attesa di documentazione integrativa; si tratta, quindi, di atto endoprocedimentale, privo di portata dispositiva, inidoneo a sortire effetti esterni, non avente quindi da sé solo attitudine lesiva.

I pregiudizi che la società ricorrente sostiene di aver subito, in specie quelli alla riservatezza o all’immagine, lungi dall’essere riconducibili sul piano eziologico all’atto in questione -di cui peraltro la società appellante non ha neppure contestato il contenuto dispositivo, ossia la disposta sospensione dell’attività di verifica- paiono ricollegarsi invero alle lamentate modalità osservate dall’amministrazione nell’avviare e nel condurre l’attività ispettiva.

Alla stregua delle esposte ragioni va quindi respinto l’appello.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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